Legislatura: 18Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 23/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/03/2022 SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 24/03/2022 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 23/03/2022
PARERE GOVERNO IL 23/03/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022
NON ACCOLTO IL 24/03/2022
PARERE GOVERNO IL 24/03/2022
RESPINTO IL 24/03/2022
CONCLUSO IL 24/03/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 268-bis del testo unico degli enti locali (TUEL) si occupa, nell'ambito degli enti in dissesto, della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini la procedura del dissesto, stabilendo che in questo caso il ministro dell'interno d'intesa con il sindaco dell'ente locale dispone con un proprio decreto la chiusura anticipata della procedura sentito però il parere della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
la prosecuzione della gestione e quindi affidata ad un'apposita commissione nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'interno con il fine di gestire la massa attiva e passiva e di far continuare la procedura qualora la stessa massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva;
la commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno; considerato che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) all'articolo 13-septies introduce all'interno del testo unico sugli enti locali, precisamente all'articolo 268-bis, la possibilità per gli enti locali di inserire passività pregresse anche per le procedure concorsuali a carico delle società controllate in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione;
non è chiaro all'interno dell'articolo inserito quale sia il legame tra l'epidemiologia COVID-19 e le passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili e giudiziari che evidentemente non hanno nulla a che fare con la pandemia,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla cancellazione della norma contenuta nell'articolo 13-septies del provvedimento in esame;
a vigilare che siano reali i gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli enti in dissesto;
ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il controllo all'interno degli enti in dissesto, delle passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione.
9/3522/84. Spessotto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):conseguenza economica
liquidazione di societa'
ente locale