ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03522/084

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 23/03/2022


Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/03/2022
SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 24/03/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 23/03/2022

PARERE GOVERNO IL 23/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022

NON ACCOLTO IL 24/03/2022

PARERE GOVERNO IL 24/03/2022

RESPINTO IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/084
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 268-bis del testo unico degli enti locali (TUEL) si occupa, nell'ambito degli enti in dissesto, della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini la procedura del dissesto, stabilendo che in questo caso il ministro dell'interno d'intesa con il sindaco dell'ente locale dispone con un proprio decreto la chiusura anticipata della procedura sentito però il parere della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

    la prosecuzione della gestione e quindi affidata ad un'apposita commissione nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'interno con il fine di gestire la massa attiva e passiva e di far continuare la procedura qualora la stessa massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva;

    la commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno; considerato che:

    il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Sostegni-ter) all'articolo 13-septies introduce all'interno del testo unico sugli enti locali, precisamente all'articolo 268-bis, la possibilità per gli enti locali di inserire passività pregresse anche per le procedure concorsuali a carico delle società controllate in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione;

    non è chiaro all'interno dell'articolo inserito quale sia il legame tra l'epidemiologia COVID-19 e le passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili e giudiziari che evidentemente non hanno nulla a che fare con la pandemia,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla cancellazione della norma contenuta nell'articolo 13-septies del provvedimento in esame;

   a vigilare che siano reali i gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli enti in dissesto;

   ad attuare ogni iniziativa necessaria per garantire il controllo all'interno degli enti in dissesto, delle passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione.
9/3522/84. Spessotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

liquidazione di societa'

ente locale