ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03522/068

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRO' ANGELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/03/2022


Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/03/2022
Resoconto SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/03/2022

ACCOLTO IL 24/03/2022

PARERE GOVERNO IL 24/03/2022

DISCUSSIONE IL 24/03/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/068
presentato da
SCHIRÒ Angela
testo di
Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

   La Camera,

   premesso che:

    la nuova normativa sull'Assegno unico universale, così come per ultimo definita dal decreto legislativo n. 230 del 30/12/2021 attuativo della legge delega n. 46/2021, ha abolito a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico e l'Assegno al nucleo familiare (ANF) per i figli e ha subordinato il diritto all'Assegno unico alla residenza e al domicilio in Italia;

    sono attualmente migliaia i cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto – in virtù di norme nazionali e anche di accordi internazionali – alle detrazioni per figli a carico e/o all'Anf per figli i quali però a partire dal 1° marzo 2022 hanno perso improvvisamente il diritto a tali agevolazioni fiscali, e i quali inoltre a causa della residenza all'estero non potranno tuttavia – in compensazione – avere diritto all'Assegno unico;

    si tratta di cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), lavoratori e pensionati, i quali producono il loro reddito in Italia e pagano le tasse in Italia: tra questi dipendenti e contrattisti delle amministrazioni statali (consolati, ambasciate, etc.); il personale militare italiano in servizio all'estero; il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero; il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero; i lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero; i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, ma che sono iscritti all'AIRE, realizzando opere o prestando servizi assoggettati al regime fiscale italiano; i cittadini temporaneamente o permanentemente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani (come l'Inps) e tanti altri;

    è evidente che il legislatore nell'abolire detrazioni e Anf per figli a carico e nel compensare tale abolizione con l'introduzione dell'Assegno unico non ha considerato le pesanti conseguenze economiche ed umane che l'inesportabilità dell'Assegno unico all'estero avrebbe avuto sui diritti acquisiti dei nostri connazionali titolari di prestazioni che dal 1° marzo si sono visti revocare le detrazioni per i figli a carico e l'ANF (Assegno al nucleo familiare);

    la stessa Commissione Affari Sociali della Camera nella sua valutazione dello schema del decreto legislativo sull'Assegno unico aveva espresso parere favorevole sul decreto ma aveva altresì suggerito al Governo di modificare il decreto al fine di salvaguardare i diritti fiscali e previdenziali dei nostri cittadini residenti all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in considerazione del fatto che l'Assegno unico non è erogabile all'estero, di programmare e disporre mirati interventi legislativi atti ad introdurre strumenti di salvaguardia dei diritti fiscali e previdenziali acquisiti nel corso degli anni dai nostri connazionali i quali producono reddito e pagano le tasse in Italia, come le detrazioni per i figli a carico e l'Assegno al nucleo familiare per i figli a carico ora abrogati.
9/3522/68. Schirò.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carico di famiglia

conseguenza economica

diritto dell'individuo