ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03522/057

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 23/03/2022


Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/03/2022
Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022

NON ACCOLTO IL 24/03/2022

PARERE GOVERNO IL 24/03/2022

DISCUSSIONE IL 24/03/2022

RESPINTO IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/057
presentato da
SAPIA Francesco
testo di
Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

    tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL – ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro per il 2022;

    il medesimo beneficio è riconosciuto anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero);

    tale meccanismo di esonero contributivo trova la propria copertura a valere sulle risorse del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente», prevedendo in prima istanza 100 milioni di euro per il 2022 che, a seguito del passaggio parlamentare al Senato, sono diventati 105 milioni di euro;

    appare evidente che tale plafond di spesa sia del tutto inadeguato rispetto alle criticità che il settore del turismo ha pagato a causa del COVID e che sta continuando a pagare, perché non vi e ancora una ripresa dei flussi turistici tale che possa compensare i mancati guadagni subiti e subendi;

    a tale proposito sono stati presentati due emendamenti a firma Trano che prevedono rispettivamente il raddoppio e la triplicazione delle risorse: 210 milioni di euro e 315 milioni di euro in luogo dei 105 previsti dal Governo e l'estensione del riconoscimento dell'esonero contributivo o a giugno o a settembre 2022;

    nello specifico i 105 milioni di euro sono distribuiti per la quota di 60,7 milioni di euro destinati al beneficio per il riconoscimento dell'esonero contributivo, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019;

    il rischio è che quanto previsto dal comma 2, non produca gli effetti auspicati, in quanto da qui al 31 marzo sarà ancora vigente lo stato di emergenza ed è improbabile che vengano fatte assunzioni stagionali, oltre alla conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente nei settori del turismo perché la stagionalità di tale settore può trovare conferma di un miglioramento degli indici economici a stagione in corso e, ovviamente, conclusa. Pertanto, stabilire una partizione temporale di tale beneficio a far data dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, non trova corrispondenza nella realtà economica di tale settore cui si aggiunge l'esiguità delle risorse previste,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare al Fondo unico nazionale per il turismo le adeguate risorse finanziarie che siano almeno il doppio di quelle previste dal Governo affinché gli effetti dell'esonero contributivo possa produrre i propri effetti, avendo maggiore attenzione alla quota parte sulle assunzioni le cui risorse economiche non possono di certo essere 60,7 milioni di euro;

   ad estendere quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022.
9/3522/57. Sapia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

lavoro stagionale

diritto del lavoro