ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03522/100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/03/2022


Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/03/2022
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 24/03/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/03/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/03/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/03/2022

ACCOLTO IL 24/03/2022

PARERE GOVERNO IL 24/03/2022

DISCUSSIONE IL 24/03/2022

APPROVATO IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/100
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

    in materia di energia, l'articolo 15-bis prevede un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi;

    il meccanismo di compensazione a due vie rischia di risultare fortemente iniquo e penalizzante per le cosiddette «cooperative elettriche storiche», di cui alla legge 6 dicembre 2962, n. 1643 o per le comunità energetiche, per le quali l'assenza di scopo di lucro e la mutualità sono elementi costitutivi di tali configurazioni: la loro attività è, infatti, per lo più finalizzata ad autoprodurre ed auto-consumare l'energia, senza la generazione di «extraprofitti», in quanto, comunque, eventuali profitti sono impiegati in termini di risparmio per i soci; il prezzo dell'energia autoprodotta ed auto-consumata è, inoltre, completamente slegato dal prezzo di mercato;

    con riferimento alle cosiddette «cooperative elettriche storiche», nella Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, è precisato che tali cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell'associazione medesima;

    in particolare, le cooperative, localizzate nelle aree periferiche dell'arco alpino, svolgono nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, generalmente con impianti alimentati da fonti rinnovabili, mettendo tale energia a disposizione, prioritariamente dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;

    per garantire la fruizione dell'energia autoprodotta e dal momento che la loro collocazione è, in genere, in zone marginali a bassa densità di utenza, spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale, le cooperative hanno realizzato nel tempo reti di collegamento proprie tra produzione e utilizzazione, svolgendo di fatto, in mancanza di altre reti, il servizio di distribuzione e vendita anche a clienti finali non soci nonché di presidio del relativo servizio; successivamente, tali reti sono state interconnesse con la rete nazionale con connessioni, generalmente in media tensione, atte a garantire che, a fronte di un utilizzo di fonti rinnovabili non programmabili, fosse garantita l'alimentazione dei clienti finali allacciati a tali reti, anche in assenza di autoproduzione;

    alla luce di tali considerazioni, l'applicazione del meccanismo indicato a queste realtà va ad interessare espressamente la quota parte di energia autoprodotta ed auto-consumata;

    il meccanismo descritto espressamente dagli articoli 10 e 18 dell'allegato A della citata delibera dell'Autorità, inoltre, prevede come obbligatoria la cessione dell'energia prodotta ad un trader che ne calcola il bilanciamento con l'energia prelevata dai soci, così facendo transitare sul mercato anche l'energia autoprodotta ai fini dell'autoconsumo, che rientrerebbe quindi integralmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge in esame;

    penalizzare la quota di energia per auto-produzione è chiaramente erroneo oltre che evidentemente iniquo, posto che i profitti eventualmente ottenuti dalla vendita a trader dell'energia eccedente i consumi dei soci sono restituiti agli stessi in termini di ristorni, risparmi consistenti in bolletta e benefici, senza che possa rilevarsi, a differenza di altri operatori di mercato che operano a scopo di lucro, alcun aumento dei profitti;

    le cooperative e le comunità energetiche rispondono, di fatto, per loro stessa natura alla ratio della norma mitigando già la bolletta dei soci con i ricavi della propria attività;

    il meccanismo previsto, in assenza dei necessari correttivi, rischia di impattare ingiustamente sul principio e sugli aspetti economici dell'autoconsumo dei soci ed inoltre mira a prelevare dalle cooperative e dalle comunità energetiche un extra profitto che non e stato prodotto o che, eventualmente, per le eventuali eccedenze di produzione, è stato già restituito ai soci in bolletta o tramite ristorni,

impegna il Governo

attraverso ulteriori iniziative normative, ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge in esame le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, nonché le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
9/3522/100. Bellucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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