ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03467/074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: SEGNERI ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
BELLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
EMILIOZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
FARO MARIALUISA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022


Stato iter:
17/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 16/02/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
PARERE GOVERNO 17/02/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022

ACCOLTO IL 17/02/2022

PARERE GOVERNO IL 17/02/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022

CONCLUSO IL 17/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03467/074
presentato da
SEGNERI Enrica
testo presentato
Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato
Giovedì 17 febbraio 2022, seduta n. 640

   La Camera,

   premesso che:

    l'entrata in vigore del decreto-legge n. 229 del 2022 ha introdotto ulteriori novità in tema di certificazione verde COVID-19;

    dalla data odierna, diventa obbligatorio il Supergreen pass (ossia il green pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID), per i lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, l'obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022;

    l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto-legge n. 127 del 2021, convertito nella legge n. 165 del 2021, ed è in vigore dal 15 ottobre 2021;

    il green pass base si ottiene con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo;

    il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare «la perdurante validità della certificazione»;

    l'INPS con messaggio 4529/2021, ha specificato anche che:

     il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda;

     la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro;

    l'ultimo provvedimento legislativo, in ordine di tempo il decreto-legge n. 5 del 2022 introduce la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione);

    l'introduzione del Green pass nel nostro ordinamento giuridico, si snoda attraverso il rapporto tra ordinamento europeo ed ordinamento interno, coinvolgendo una pluralità di istituti e principi che sono alla base della nostra forma di Stato;

    l'istituto del Green pass merita particolare attenzione, in quanto si articola tra garanzia delle libertà fondamentali e doveri di solidarietà economica e sociale, con immediate ricadute sul principio di eguaglianza. Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall'entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli articoli 2 e 3 della Costituzione, esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli articoli 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117 della Costituzione;

    il bilanciamento tra la salute e le altre libertà costituzionali è già stato, normativamente, posto dal Costituente stesso, all'articolo 32;

    i lavoratori privati sprovvisti di qualunque tipo di Green pass sono «considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione» cosicché, recita l'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge n. 52 del 2021 come modificato dal decreto-legge n. 127 del 2021, «per i giorni di assenza ingiustificata (...) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» (la stessa norma vige anche per i dipendenti pubblici non soggetti a obbligo vaccinale ex articolo 9-quinquies). È chiaro che si tratta di una nuova fattispecie di assenza ingiustificata ex lege non disciplinata da alcun CCLN che incide significativamente sulla vita dei lavoratori: sulla busta paga mensile, cui saranno sottratti i giorni di assenza, ma anche su tutte le indennità legate alle mansioni del lavoratore (i.e. indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato), sui buoni pasto, sui premi di produttività, sulla tredicesima, sul trattamento di fine rapporto, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali;

    con riferimento ai lavoratori che non sono assoggettati all'obbligo vaccinale, il fatto di aver previsto la possibilità di effettuare continui e costosi tamponi, in alternativa al vaccino (o alla guarigione), non rappresenta un punto di equilibrio, e quindi un giusto bilanciamento dei diritti in gioco, cioè la salute, da una parte, e la riunione, la libera iniziativa economica privata, e – dopo il decreto-legge n. 111 del 2021, cit. – l'istruzione, il lavoro, eccetera, dall'altra, perché i tamponi, diversamente dalla vaccinazione, devono essere effettuati continuamente, potendo addirittura recare un danno alla salute stessa, mentre il vaccino è, notoriamente, una misura una tantum, che può al più prevedere dei richiami;

    il bene salute può, quindi, permettere (articolo 32, comma 2, della Costituzione) l'imposizione di trattamenti sanitari mirati, ma non giustifica la compressione delle libertà costituzionali, oltre i limiti previsti dalla Costituzione stessa;

    secondo alcuni giuristi «I succitati provvedimenti legislativi sembrerebbero conferire al Green pass natura di norma cogente a effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato, sia sotto il profilo generale, possibile violazione dell'ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva, sia per una presunta violazione del dato costituzionale, laddove, s'introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass»;

    la proporzione dei mezzi rispetto ai fini è una condizione che va perseguita anche nelle situazioni di emergenza che mettono alla prova la tenuta della democrazia. Si dovrà certo tenere conto, della straordinarietà delle circostanze e della necessità di misure eccezionali, che però dovranno sempre risultare proporzionate al pur particolare contesto sul quale si troveranno a incidere (come ha ribadito anche la Corte costituzionale a proposito dell'emergenza da Covid, nella recente sentenza n. 198 del 2021). Razionalità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità sono, dunque, canoni imprescindibili per tutti i processi decisionali democratici;

   considerato che:

    lo stato d'emergenza terminerà il 31 marzo 2022;

    il monitoraggio Cimbe rileva, nella settimana 26 gennaio-1° febbraio, una discesa dei nuovi casi Covid che si attestano a poco più di 900 mila. In calo anche i casi attualmente positivi (2.476.514 contro 2.689.262), le persone in isolamento domiciliare (2.455.092 contro 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 contro 1.691) sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (19.873 contro 20.037);

    la Fondazione Cimbe sostiene che il green pass «è oggi poco efficace nell'arginare la diffusione del virus: la vaccinazione riduce il rischio di contagiarsi e di contagiare, ma l'efficacia declina dopo circa 90 giorni e con la variante Omicron è circa la metà della Delta; secondo le attuali evidenze scientifiche non sarebbe possibile definire una scadenza per il super green pass condizionata dall'efficacia del booster ma, in quanto strumento che limita le libertà personali, la certificazione verde non può avere durata illimitata. Ovvero, qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all'emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza»;

    i documenti ad oggi disponibili, diffusi dalle stesse aziende farmaceutiche, nonché dai principali enti sanitari nazionali ed internazionali, sanciscono il rischio (sia pure in misura ridotta) di trasmissione del virus anche da parte dei soggetti vaccinati. Fatto attestato anche dal mantenimento praticamente inalterato delle misure di prevenzione del contagio già previste prima della vaccinazione (come il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine). Se ne induce il conseguente potenziale rischio di contagio sui luoghi di lavoro e in luoghi pubblici dove il lasciapassare verde da vaccino, sarebbe considerato garanzia di immunità da contagio,

impegna il Governo

tenuto conto della curva epidemiologica, a valutare l'opportunità di un progressivo allentamento delle misure relative all'uso delle certificazione verde nei luoghi di lavoro.
9/3467/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Segneri, Invidia, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Bella, Zolezzi, Dieni, Bruno, Di Lauro, Emiliozzi, Serritella, Iorio, Papiro, Faro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

rischio sanitario

luogo di lavoro