Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: LORENZONI GABRIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 BELLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 EMILIOZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 FARO MARIALUISA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022 PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 16/02/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
NON ACCOLTO IL 16/02/2022
PARERE GOVERNO IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
RITIRATO IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
La Camera,
premesso che:
il TAR del Lazio, con decreto n. 726 pubblicato il 2 febbraio 2022, ha accolto l'istanza cautelare avanzata da un dipendente pubblico, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per violazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, in applicazione dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 172 del 2021;
secondo la sentenza, «in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile»;
poiché tuttavia vengono sollevate anche questioni relativi a profili di illegittimità costituzionale delle norme che impongono la certificazione vaccinale ad alcune categorie di lavoratori pubblici, è stata fissata udienza per la trattazione collegiale, che deve ancora svolgersi;
alle stesse conclusioni il Tar del Lazio è giunto con il decreto n. 919 pubblicato il 14 febbraio 2022, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti nei confronti di più di 20 militari non in regola con l'obbligo vaccinale e disponendone il reintegro in servizio;
anche il Tar della Lombardia, secondo quanto riportato da un articolo del quotidiano «La Verità» del 15 febbraio 2022, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 172 del 2021, che determina, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, anche qualora si tratti di lavoro a distanza, come nel caso in esame, per cui è stato impedito ad una psicologa di proseguire le sedute terapeutiche anche in via telematica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, alla luce dei decreti cautelari emanati, di disporre in tempi rapidi un decreto per reintegrare i lavoratori del pubblico e del privato sospesi per effetti della legislazione anti-Covid vigente, onde evitare le eventuali future restituzioni degli arretrati retributivi, possibili risarcimenti dei danni subiti e di conseguenza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.
9/3467/45. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Martinciglio, Bruno, Bella, Di Lauro, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi, Serritella, Faro, Iorio, Papiro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):retribuzione del lavoro
professione sanitaria
economia pubblica