ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03467/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 16/02/2022


Stato iter:
17/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/02/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022

ACCOLTO IL 17/02/2022

PARERE GOVERNO IL 17/02/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022

CONCLUSO IL 17/02/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03467/021
presentato da
FERRO Wanda
testo presentato
Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato
Giovedì 17 febbraio 2022, seduta n. 640

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;

    in particolare, i commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, con riferimento ai quali e prorogato fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile;

    nulla, invece, è stato fatto, e non se ne comprende la ratio, per prorogare in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato il regime di equiparazione della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia;

    nonostante la recrudescenza dei contagi a cui abbiamo assistito nel mese di gennaio; nonostante, ancora oggi, molte siano le assenze nei posti di lavoro per i contagi da COVID-19 e, soprattutto, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, tali lavoratori dal 1° gennaio di quest'anno non possono più usufruire della malattia;

    lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;

    per i colleghi lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, [...] dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la proroga fino al termine dello stato di emergenza dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato.
9/3467/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Bellucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva

stato d'emergenza

salariato