Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 16/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/02/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022
ACCOLTO IL 17/02/2022
PARERE GOVERNO IL 17/02/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la proroga al 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, unitamente ad ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia;
in particolare, i commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, con riferimento ai quali e prorogato fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile;
nulla, invece, è stato fatto, e non se ne comprende la ratio, per prorogare in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato il regime di equiparazione della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia;
nonostante la recrudescenza dei contagi a cui abbiamo assistito nel mese di gennaio; nonostante, ancora oggi, molte siano le assenze nei posti di lavoro per i contagi da COVID-19 e, soprattutto, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, tali lavoratori dal 1° gennaio di quest'anno non possono più usufruire della malattia;
lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;
per i colleghi lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, [...] dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la proroga fino al termine dello stato di emergenza dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato.
9/3467/21. (Testo modificato nel corso della seduta)
Ferro, Bellucci.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia infettiva
stato d'emergenza
salariato