ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/01/2022
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/078
presentato da
GEMMATO Marcello
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca al capo II disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

    l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dispone quanto segue:

     «2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

      a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

      b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

      c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus Sars-CoV-2.

      c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

    ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, e in alternativa al più invasivo test rapido antigenico nasale, effettuato esclusivamente mediante tampone nasale, si potrebbe anche prevedere l'uso di un test altrettanto valido e meno invasivo ovvero il test salivare antigenico;

    in particolare, il test salivare antigenico prevede il campionamento attraverso un veloce prelievo a livello linguale o anche direttamente sulla saliva che il soggetto analizzato può campionare autonomamente in una provetta. In questo modo si eviterebbe il più invasivo prelievo a livello della mucosa nasale, pratica che spesso causa disagi a molte persone ed in particolare a soggetti anziani, bambini o a persone con disabilità;

    in virtù della minore invasività del test nonché della sua pari sensibilità e maggiore rapidità di esecuzione rispetto al test antigenico rapido (elementi già certificati in molti Paesi europei) apparirebbe opportuno un intervento da parte del Governo volto a validare il test antigenico salivare come strumento alternativo al test rapido antigenico nasale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di propria competenza volti a prevedere l'inserimento del test salivare antigenico tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi COVID-19 disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
9/3442/78. Gemmato, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

collaudo

malattia

trasporto pubblico