Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: TRANCASSINI PAOLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/01/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
NON ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
RESPINTO IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
il testo in esame, tra le altre, estende l'utilizzo del super green pass a svariati aspetti della vita quotidiana dei cittadini, ambito applicativo ulteriormente esteso da successivi provvedimenti di più recente emanazione;
nello specifico sono previste disposizioni puntuali in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e delle relative misure restrittive, tra cui l'estensione, con decorrenza dal 6 dicembre 2021 all'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive;
è inoltre disposto l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di super green pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID;
attualmente con l'obbligo annunciato con recente decreto della vaccinazione per gli ultracinquantenni, una medesima azienda potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover verificare sia il rispetto dell'obbligo vaccinale (super green pass) per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green pass «base» per la restante parte dei propri dipendenti;
i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della certificazione COVID-19 dei propri dipendenti; e per tale attività di controllo hanno responsabilità civili e penali;
sono sempre numerose le notizie inerenti il possesso e l'uso di certificati verdi falsi o irregolari; le conseguenze di questa pratica non possono essere imputate al datore di lavoro, che è sì responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, ma non può essere gravato anche di responsabilità su un'attività illegale di un'altra persona,
impegna il Governo
a garantire, con norma di legge, che i datori di lavoro nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro, siano esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.
9/3442/69. Trancassini, Bellucci, Gemmato, Ferro, Ciaburro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
infrastruttura turistica
luogo di lavoro