ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: FORCINITI FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/059
presentato da
FORCINITI Francesco
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    l'articolo 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale) del decreto-legge n. 172 del 2021 modifica il disposto del decreto-legge n. 44 del 2021, aggiungendo a quest'ultimo l'articolo 4-ter, che prevede l'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, tra gli altri, per il «... personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore...»;

    il comma 2 prevede che: «... la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1». La sanzione per inadempimento consiste nella immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma con l'ulteriore sanzione della privazione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Sospensione che non può superare il periodo di sei mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021;

    dal 15 dicembre 2021 i soggetti elencati nel citato articolo 4-ter per potere lavorare dovranno dimostrare di avere adempiuto all'obbligo vaccinale o di avere comunque dato seguito alla procedura necessaria per l'adempimento del predetto obbligo;

    il provvedimento introduce un trattamento sanitario obbligatorio per una parte assai ampia della popolazione, basando la superiore scelta sulla previsione dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione, che prevede la possibilità di imporre per legge un trattamento sanitario obbligatorio;

    la scelta del Governo di procedere alla imposizione di un obbligo vaccinale così ampio non coincide con la previsione di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    la copertura dell'articolo 32 della Costituzione ammette l'imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo e anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza della Corte costituzionale n. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. n. 5/2018);

    è necessario anche richiamare la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito che: «... in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri...»;

    il Consiglio d'Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante l'attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare altresì gli articoli 8 e 9 della CEDU e l'articolo 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ha affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare. Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde lasciano perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione;

    non è scontata la corresponsione di un indennizzo a fronte di un eventuale danno da vaccino anti-COVID ai sensi della legge n. 210 del 1992, sia per la carente disponibilità della letteratura medico-scientifica per sostenere il nesso di causalità tra vaccino ed effetti avversi di medio-lungo periodo e sia perché è sempre stato necessario un intervento puntuale della Corte costituzionale per estendere la vigenza della legge succitata di volta in volta anche alle vaccinazioni non obbligatorie ma solo raccomandate;

    la Carta costituzionale ha sì previsto una imposizione di tal fatta, ma legandola al concetto di extrema ratio in assenza di soluzioni valide e alternative e basandola sulla forte certezza della tutela dell'incolumità del singolo prima ancora che dell'interesse collettivo;

    ad oggi, risulta che gli attuali vaccini in circolazione siano sottoposti alla semplice autorizzazione condizionata dell'Ema, condizione, questa, che in diritto esclude il superamento della fase sperimentale del farmaco;

    secondo la normativa europea, il possibile rilascio dell'autorizzazione e legato all'assenza di valide cure alternative, elemento in questo caso non sussistente, poiché è la stessa Agenzia italiana del farmaco che riconosce ufficialmente l'esistenza di valide cure per il COVID-19, quantomeno in casi di malattia lieve e moderata;

    desta profonda preoccupazione, sotto il profilo giuridico, il processo sanzionatorio conseguente al mancato adempimento dell'obbligo, che si conchiude in una ingiustificata sproporzione fra la disposizione primaria (l'obbligo di vaccinarsi) e quella secondaria (la sanzione conseguente);

    la norma prevede quale conseguenza al mancato rispetto dell'obbligo vaccinale la sanzione della sospensione del diritto di svolgere la propria attività lavorativa, con la privazione della retribuzione per tutto il periodo di durata della sospensione medesima;

    tale scelta e in contrasto sia con il dettato costituzionale che con le previsioni di cui alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU), determinandosi come discriminante, lesiva della dignità del lavoratore e non proporzionata, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 della CEDU,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare il nesso causale che prevede quale conseguenza al mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, la sanzione della sospensione del diritto di svolgere la propria attività lavorativa, con la privazione della retribuzione per tutto il periodo di durata della sospensione medesima, che contrasta con i diritti costituzionalmente garantiti e con le stesse disposizioni di cui all'articolo 14 della CEDU.
9/3442/59. Forciniti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

diritti umani

risoluzione