Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/01/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/01/2022
NON ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
RESPINTO IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
il Rapporto COVID-19 n. 25 del 2020 dal titolo: «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento», pubblicato il 15 maggio 2021 dall'Istituto superiore di sanità (ISS), fornisce indicazioni, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, in tema di trasmissione dell'infezione da Sars-CoV-2, di sopravvivenza del virus su diverse superfici e di efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali;
le indicazioni contenute nel documento considerano anche l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Il Rapporto include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc.) e precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l'ambiente e detergente;
i prodotti che vantano un'azione disinfettante battericida, fungicida, virucida – sottolinea il Rapporto – o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi;
tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall'Istituto superiore di sanità (ISS), o altro organo tecnico-scientifico in ambito nazionale, e autorizzati dalle Autorità competenti degli Stati membri dell'UE – per l'Italia il Ministero della salute – sotto l'egida dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA);
le precauzioni sanitarie e sociali per limitate il diffondersi dell'infezione, impongono una gestione delle sanificazioni e delle purificazioni tali che possono avvenire anche con l'utilizzo di altri sistemi certificati oggi disponibili sul mercato,
impegna il Governo
a predisporre l'utilizzo della tecnologia illustrata in premessa negli uffici pubblici, nelle scuole e negli ospedali e in tutti quei luoghi che potrebbero rivelarsi potenzialmente diffusivi dell'infezione.
9/3442/58. Paolo Nicolò Romano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia
risanamento
prodotto farmaceutico