ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: EHM YANA CHIARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/056
presentato da
EHM Yana Chiara
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    la legge n. 87 del 2021 ha convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto le certificazioni verdi COVID-19, green pass, e il comma 1, lettera a) definisce che le certificazioni verdi COVID-19 sono: «...le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2...»;

    il decreto-legge in esame ha introdotto il green pass «rafforzato» che costituisce, ancor di più oggi, l'elemento essenziale per poter svolgere le attività socio-economiche indispensabili per ognuno di noi;

    il comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, prevede all'articolo 9, terzo periodo, che: «...la certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio...»;

    la disposizione succitata presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;

    questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione. Non è del tutto improbabile che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoreddito o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,

impegna il Governo

a disporre, quale soluzione immediata, la gratuità dei tamponi a quei soggetti ricadenti nella fattispecie illustrata in premessa.
9/3442/56. Ehm.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

malattia

vaccino