ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2022
SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA
 
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

DISCUSSIONE IL 19/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/047
presentato da
SAPIA Francesco
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

    la normativa vigente prevede la soppressione della disposizione che non prevedeva il possesso del green pass rafforzato per l'utilizzo delle navi per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti;

    la continuità territoriale, intesa come la capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea. Il trasporto, infatti, se da un lato, si configura come attività di tipo economico, dall'altro, come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

    il decreto-legge viola il Considerando 36 del Regolamento n. 953 del 2021, istitutivo del green pass, secondo cui il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, lo stesso Regolamento non può essere interpretato come se istituisse un diritto o un obbligo ad essere vaccinati;

    il green pass europeo è stato concepito con la funzione di armonizzazione e di libera circolazione, coerente con i valori fondanti l'Unione. Descrive una situazione fattuale (vaccinato, guarito, detentore tampone negativo recente) ritenuta sufficiente dall'Europa per non offrire ai Paesi membri la possibilità di imporre ulteriori aggravi di accesso e di circolazione ai detentori del green pass perché nulla dice sulla maggiore o minore contagiosità di chi lo detiene. È uno strumento di natura informativa e non normativa e non deve produrre effetti plurimi di discriminazione e di trattamento differenziato per svolgere determinate attività e di poter accedere ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana;

    nel nostro ordinamento il possesso di tale documento, e tutto ciò che ne sta conseguendo, sta stravolgendo il principio fondativo della protezione della dignità delle persone, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti a ciascuno «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (articolo 2 della Costituzione);

    la copertura dell'articolo 32 della Costituzione ammette l'imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 2018);

    il Consiglio d'Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante Fattuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare altresì gli articoli 8 e 9 della CEDU e parte 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ha affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare. Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde lasciano perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione;

    l'obbligo del possesso del green pass rafforzato sta, di fatto, comprimendo il «diritto alla mobilità» sancito dall'articolo 16 della Costituzione, oltre a privare le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, e quelle minori del diritto alla continuità territoriale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire, in fase di conversione del provvedimento, la continuità territoriale e il diritto alla mobilità di cui all'articolo 16 della Costituzione, eliminando la previsione del green pass rafforzato dal decreto, per l'attraversamento dello stretto di Messina, per raggiungere la Sardegna, le isole Tremiti e per le altre isole minori.
9/3442/47. Sapia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto transfrontaliero

trasporto marittimo

risoluzione