ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: TOCCAFONDI GABRIELE
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/026
presentato da
TOCCAFONDI Gabriele
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, come modificato al Senato e ora in discussione, reca nuove norme per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ed è teso, anche a disciplinare l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione;

    le norme contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recepite con circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 esentano dal periodo di quarantena i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

    l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, reca norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e prevede, nella scuola primaria, al secondo caso di positività in classe, la sola attivazione della DAD (Didattica a distanza) e non anche la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo per tutti i compagni di classe;

    tuttavia, come esplicitato dalla circolare congiunta emanata dai Ministeri della salute e dell'istruzione in data 8 gennaio 2022, che dovrebbe recepire e attuare le citate norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, è prevista, in evenienza di due casi di positività in classe di scuola primaria, in aggiunta alla DAD, anche la misura della quarantena;

    al di là dell'attivazione della DAD, la misura della quarantena nella scuola primaria, alle condizioni esposte, viene attivata per tutti i compagni di classe, senza aver conto degli eventuali alunni vaccinati con due dosi, in contrasto con i principi espressi nel citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e quindi sottoponendo alunni sani, asintomatici e che si sono sottoposti al ciclo vaccinale completo, oltre che alla didattica a distanza, anche ad una quarantena di 10 giorni;

    la stessa citata circolare congiunta emanata dai Ministeri della salute e dell'istruzione in data 8 gennaio 2022, differentemente, dispone per gli studenti della scuola secondaria (quindi anche per alunni di età inferiore ai 12 anni) che, in presenza di due casi positivi nella stessa classe, gli alunni, ove abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni, possano continuare l'attività scolastica in presenza, pur con l'utilizzo delle mascherine FFP-2 e siano sottoposti alla sola misura della auto-sorveglianza;

    tra un alunno della classe 5a primaria e un collega della classe 1a secondaria, può non intercorrere neanche un anno di differenza di età e, certamente, entrambi appartengono al medesimo ciclo vaccinale;

    la misura della quarantena assoluta disposta dalla ASL non può che mettere seriamente in difficoltà le famiglie, costrette ad assistere il bambino non soltanto durante la DAD, ma nel corso di tutta la giornata, scoraggiando, tra l'altro le stesse famiglie ad usufruire della vaccinazione per i loro figli, mentre è evidente che, proprio per garantire piena copertura ai giovani e giovanissimi, l'approccio dovrebbe essere l'opposto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le norme relative alla gestione dei casi di positività all'infezione nel sistema educativo, scolastico e formativo, uniformando il più possibile le discipline per studenti con la medesima età anagrafica e medesimo ciclo vaccinale, premiando la propensione e la volontà di ricorrere alla vaccinazione anche nei più giovani e garantendo, pur laddove sia necessaria l'istituzione della DAD, una maggiore libertà di movimento a studenti che siano asintomatici e che abbiano piena copertura vaccinale e quindi titolari di certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione.
9/3442/26. Toccafondi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ordinamento scolastico

malattia infettiva

formazione professionale