Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/01/2022 Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 19/01/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2022 Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA Resoconto TRIZZINO GIORGIO MISTO Resoconto TASSO ANTONIO MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO
DISCUSSIONE IL 18/01/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 19/01/2022
NON ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
DISCUSSIONE IL 19/01/2022
RESPINTO IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
in particolare, gli articoli 1 e 2 recano nuove disposizioni in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2. estendendo l'obbligo vaccinale a ulteriori specifiche categorie di lavoratori;
le restrizioni più severe in materia di Green Pass e Super Green Pass non hanno, di fatto, fermato la diffusione del virus; il bollettino di ieri 16 gennaio 2022 è di 149.512 nuovi contagi e 248 morti in 24 ore, con un tasso di positività salito al 16,1 per cento;
la recente recrudescenza dei contagi ha portato a molte assenze nei posti di lavoro, ma l'aspetto più drammatico è che molti lavoratori in quarantena, non usufruiscono della malattia;
lo scorso 31 dicembre è, infatti, cessata la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo n. 26 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), ai sensi del quale «il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;
per i lavoratori pubblici, invece, è ancora in vigore l'articolo 87 comma 1 del medesimo decreto, per cui «il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;
la tutela per i lavoratori privati non è stata prorogata, nonostante il periodo di emergenza sia stato posticipato al prossimo 31 marzo,
impegna il Governo
a finanziare, in occasione del primo provvedimento utile, la proroga dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia per i lavoratori del settore privato almeno fino al termine dello stato di emergenza.
9/3442/23. Bellucci, Trizzino, Tasso.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):malattia infettiva
diritto del lavoro
rischio sanitario