Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 SILVESTRI RACHELE FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/01/2022 Resoconto FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 19/01/2022 Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
DISCUSSIONE IL 19/01/2022
ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
è in vigore la norma che estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;
la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di detti indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività. Al riguardo nella sentenza della Corte costituzionale (presidente Marta Cartabia) n. 118 del 26 maggio 2020 si legge che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli». Con detta sentenza la Corte «ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli articoli 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;
la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)»;
infine, la Consulta ha ribadito, come già in altre occasioni (sentenze n. 268 del 2017 e n. 5 del 2018), che «la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»,
impegna il Governo
a garantire, in un prossimo provvedimento di urgenza utile, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV-2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.
9/3442/2. Foti, Mantovani, Rachele Silvestri, Deidda, Ciaburro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto alla salute
prevenzione delle malattie
indennizzo