ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03442/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022


Stato iter:
19/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022

NON ACCOLTO IL 19/01/2022

PARERE GOVERNO IL 19/01/2022

RESPINTO IL 19/01/2022

CONCLUSO IL 19/01/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03442/011
presentato da
PRISCO Emanuele
testo presentato
Martedì 18 gennaio 2022
modificato
Mercoledì 19 gennaio 2022, seduta n. 630

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica le norme per la certificazione verde e spinge ulteriormente verso la campagna vaccinale contro il COVID-19 che costituisce ad oggi il principale strumento di protezione individuale dagli effetti più negativi del virus;

    in particolare, l'articolo 2 reca nuove disposizioni in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, prevedendo, a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per specifiche categorie di lavoratori fra cui il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari;

    come recita la norma, la vaccinazione costituisce requisito essenziale «per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati» ritenendosi esigibile, quindi, solo per il dipendente che presti attività lavorativa e non già nei casi in cui lo stesso non sia tenuto al materiale svolgimento del servizio come, ad esempio, in caso di legittima assenza per malattia o per i vari tipi di permesso, licenza, aspettativa o congedo previsti dai vari ordinamenti dei comparti interessati;

    tale interpretazione è stata confermata dallo stesso Ministro Lamorgese in sede di audizione al Senato quando, in ordine alla circolare del Capo della Polizia del 10/12/2021, ha affermato testualmente che «coloro che sono assenti devono produrre la certificazione, la motivazione dell'assenza, quindi non è che viene tolto lo stipendio a chi non rientra, non sarebbe possibile questo, cioè sarebbe stata una circolare al di fuori di quelle che sono le regole»;

    le disposizioni in materia di obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e degli Istituti penitenziari si inseriscono nel più ampio contesto delle disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come avvalorato dall'orientamento giurisprudenziale, che ha chiarito che le norme sull'obbligo vaccinale rispondono ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e si possono applicare solo a chi materialmente effettua prestazioni lavorative (Consiglio di Stato – Sezione III – 12/10/2021, n. 7045);

    un obbligo generalizzato, peraltro, potrebbe essere disposto solo con legge ex articolo 32 della Costituzione che prevede che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;

    nonostante ciò, alcune Amministrazioni dei comparti interessati dall'obbligo vaccinale, nelle disposizioni applicative interne della normativa in esame, stanno, di fatto, estendendo l'obbligo vaccinale a soggetti che non ne sono obbligati perché non prestano attività lavorativa, affermando, ad esempio, che «l'obbligo sussiste, generalmente, in capo al personale in servizio anche quando fruisce delle diverse forme di assenza»;

    parimenti, andrebbe chiarito che la previsione secondo cui per il periodo di sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, nulla ha a che fare con il dovuto riconoscimento del cosiddetto «assegno alimentare», come certificato dalle disposizioni di cui all'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale militare o dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per gli impiegati civili dello Stato sospesi per violazione dei propri doveri, come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 marzo 2010, n. 1781);

    va poi rilevato che l'individuazione da parte del legislatore del presupposto dell'obbligo vaccinale nello svolgimento delle prestazioni lavorative da parte degli appartenenti al comparto difesa, sicurezza o soccorso pubblico, non può che essere assoggetta ad «stretta interpretazione letterale» ai sensi dell'articolo 12, primo comma delle disposizioni preliminari al c.c., risultando la stessa inserita in una norma incontestabilmente straordinaria ed eccezionale, nonché esplicitamente contingente poiché limitata anche nella sua efficacia ad un lasso di tempo ridotto (sino al 15 giugno 2022),

impegna il Governo:

   a garantire, anche con norma di interpretazione autentica, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del provvedimento in esame in materia di obblighi vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli Istituti penitenziari al personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa;

   a garantire il riconoscimento al medesimo personale durante il periodo di sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e che, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio sia computato per metà in ossequio alla normativa vigente e alla giurisprudenza prevalente in materia di sospensione dal servizio.
9/3442/11. Prisco, Montaruli, Donzelli, Deidda, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia del sistema nervoso

polizia locale

luogo di lavoro