Legislatura: 18Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 19/01/2022 Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2022 Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA PARERE GOVERNO 19/01/2022 Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2022
DISCUSSIONE IL 19/01/2022
NON ACCOLTO IL 19/01/2022
PARERE GOVERNO IL 19/01/2022
RESPINTO IL 19/01/2022
CONCLUSO IL 19/01/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
con emendamento di natura parlamentare, il Senato introduceva nel testo in esame al Capo I, dopo l'articolo 2, l'articolo 2-bis recante «Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni» che prevede come l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 sia giustificata e che la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio;
tuttavia nulla viene disposto con riguardo al trattamento delle eventuali giornate di assenza per malattia successive alla inoculazione vaccinale contro COVID-19 per il verificarsi di eventi avversi, esponendo in tal modo il personale delle pubbliche amministrazioni al rischio di pesanti decurtazioni delle retribuzioni per le eventuali giornate di malattia conseguenti la vaccinazione che potrebbero determinarsi con l'insorgenza di patologie correlate alla vaccinazione contro il COVID-19,
impegna il Governo
a garantire ai lavoratori di cui all'articolo 2-bis del provvedimento in esame, che l'assenza per malattia, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, dovute al verificarsi di eventi avversi purché certificati dal medico di famiglia che ne attesti la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e che, a tal fine, siano rafforzate le procedure per la comunicazione ai fini della farmaco vigilanza nazionale.
9/3442/10. De Toma, Bellucci, Gemmato, Ferro, Ciaburro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro temporaneo
riduzione dei salari
retribuzione del lavoro