Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021
ACCOLTO IL 30/12/2021
PARERE GOVERNO IL 30/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
i commi 499 e successivi prevedono la creazione di un Fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego;
il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha introdotto importanti modifiche sul tema della micro-raccolta ovvero la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore;
il nuovo articolo 193 comma 14, modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020, prevede che l'attività debba essere effettuata nel termine massimo di 48 ore, mentre, nel precedente articolo 193 si prevedeva una tempistica dei tempi di trasporto da eseguire «nel più breve tempo tecnicamente possibile»;
con propria circolare la direzione generale del Ministero della transizione ecologica ha chiarito che il termine di 48 ore va considerato escludendo dal computo i giorni interdetti, ma includendo i tempi di riposo di guida (fermo) obbligatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla circolazione stradale;
con riferimento ai rifiuti speciali, che richiedono particolari modalità di raccolta, trasporto e conferimento il concetto di «prossimità» che si è voluto introdurre nella normativa, comporta che i trasportatori sacrifichino spazi di trasporto per privilegiare i tempi di percorrenza verso gli smaltitori finali, creando un grande dispendio di lavoro e l'aumento dei mezzi in circolazione in forza della riduzione dei trasporti con carico ottimale. In sostanza l'aumento dei costi;
per detti rifiuti, di fatto, nelle aree servibili nel raggio delle 48 ore rispetto all'impianto di smaltimento, si forma anche una esclusività che ha effetti tariffari, mentre il limite territoriale del servizio dovrebbe essere invece garantito solo dalle regole della concorrenza e quindi dalla convenienza di impresa;
il decreto legislativo n. 116 del 2020 è rubricato «attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio». Nessune delle due direttive fa riferimento a vincoli temporali di raccolta e conferimento, quanto piuttosto a criteri di efficienza e sicurezza della raccolta,
impegna il Governo
al fine di semplificare le operazioni di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti speciali, a valutare l'opportunità di modificare la previsione dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che per essi la raccolta deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile in base alla tipologia di rifiuto.
9/3424/86. (Testo modificato nel corso della seduta)
Caon.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
rifiuti
durata del trasporto