Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: CORTELAZZO PIERGIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, introduce numerose disposizioni di carattere fiscale e tributario, nonché in materia ambientale;
a tale riguardo, e nell'ambito del quadro normativo fiscale vigente, l'articolo 28-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo;
al riguardo, si segnala come gli Ambiti territoriali ottimali (ATO), confermato anche dalla giurisprudenza oramai consolidata, siano riconducibili all'interno della sfera delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato decreto legislativo, considerato che esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema vanno ricondotte in assenza di previsione contraria;
a tal fine, si evidenziano le sentenze della Corte costituzionale n. 226 del 2012 e le numerose delibere dei giudici amministrativi: C.d.S., sentenza n. 5379/2010; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1767/2015; TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 2393/2014, i cui pronunciamenti, sono tutti volti a riconoscere agli ATO la natura di enti locali ascrivibili al novero degli enti pubblici di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di intervenire attraverso l'introduzione di una norma ad hoc, volta a stabilire l'inclusione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative legislative, un intervento volto a consentire l'inclusione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) nel novero degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3424/79. Cortelazzo, Siracusano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente pubblico