ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: TIRAMANI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIORINI BENEDETTA LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
CARRARA MAURIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
PAOLIN GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
ZANELLA FEDERICA LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/075
presentato da
TIRAMANI Paolo
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    la recente crisi pandemica ha dimostrato come la piena cura, tutela e ripresa di un paziente non si limiti al mero aspetto medico e della salute del corpo, ma investe in maniera sostanziale anche il sostegno e il supporto psicologico;

    in campo medico, infatti, ormai da anni viene affiancata al percorso di cura anche un percorso terapeutico che permetta al paziente di elaborare la malattia, intervenendo con maggiore incisività nell'intero processo di guarigione;

    tale necessità è evidente e ancor più necessaria in relazione a tutti quei pazienti che si trovano ad essere sottoposti a terapie oncologiche, rispetto ai quali si ritiene doveroso estendere e ampliare lo spettro delle tutele riconosciute;

    a tal fine si potrebbe garantire ai pazienti sottoposti a terapie oncologiche, alla pari di quanto già previsto per l'acquisto di parrucche, allegando idonea documentazione, la possibilità di detrarre fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali destinati alla correzione di un danno estetico e a supporto di una condizione di grave disagio psicologico conseguente;

    alcuni trattamenti antitumorali possono causare conseguenze sul corpo del paziente che, oltre a generare una sofferenza psicologica aggiuntiva, comportano un costo, anche oneroso e non sempre sostenibile per la persona malata, per l'acquisto prodotti e beni per l'igiene o per la correzione di danni estetici;

    preme ricordare che la qualità della vita, il ritorno al lavoro, la socialità del malato di cancro dipendono anche da tutti i beni e prodotti igienico sanitari che ruotano attorno alla malattia che non possono certo essere considerati accessori frivoli e superflui ma veri e propri presidi sanitari necessari, tanto quanto lo è il fattore estetico, ossia la possibilità per il paziente oncologico di non vedersi intaccato nella propria integrità fisica a cagione della malattia;

    attualmente, oltre ai costi sanitari veri e propri, solamente la spesa per l'acquisto di una parrucca può essere detratta fiscalmente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici;

    al pari di quanto previsto per la detraibilità della parrucca, è necessario estendere la medesima tutela e opportunità anche ai prodotti sopra richiamati, compresi i possibili interventi estetici e le attività di sostegno ad un forte disagio psicologico,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di apportare modifiche all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valutando l'opportunità di prevedere anche l'introduzione di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali, inseriti nella classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1223/2009;

   a valutare l'opportunità di prevedere che la detraibilità dei suddetti costi sia garantita a condizione che tali spese siano destinate alla correzione di un danno estetico, nonché di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, conseguenti a terapie oncologiche comprovate da relativa documentazione medica.
9/3424/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Tiramani, Fiorini, Carrara, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

acquisto

documentazione