ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: TRIZZINO GIORGIO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2021

PARERE GOVERNO IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/007
presentato da
TRIZZINO Giorgio
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito con la legge di stabilità per il 2013 dapprima temporaneamente, poi reso stabile dalla legge di stabilità per il 2014, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo per comuni e province (il quale rimane in vigore esclusivamente per le province) e ha la finalità di ridurre i forti squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi pubblici;

    è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, eppure vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore;

    i continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole che ha comportato frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse del Fondo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha preso avvio nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo. Per l'anno 2019, la legge di bilancio, nel confermare il riparto delle risorse a titolo di Fondo di solidarietà per il 2019 nei medesimi importi del 2018, ha determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60 per cento rispetto al 45 per cento del 2018, fermo restando la previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2021;

    sulla questione del fondo di solidarietà comunale, pur considerando la ratio dello strumento, che serve come specificato sopra, a distribuire equamente le risorse tra i comuni, è però utile precisare alcune fattualità. Alla contribuzione, infatti, continuano a partecipare anche i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario; ciò comporta un immane sforzo economico che arreca problemi finanziari ad enti comunali che hanno già alla base enormi difficoltà finanziarie, stante il dissesto finanziario cui versano. A ben donde, dunque, una corretta applicazione dello strumento perequativo dovrebbe lasciar fuori la partecipazione di tali comuni o comunque diminuirne in modo serio il contributo;

    è notizia di qualche mese fa di una delegazione di 30 Comuni siciliani in dissesto finanziario che avrebbero inoltrato una richiesta di aiuto alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Interni con la quale richiedevano un ristoro finanziario per dare immediata liquidità alle casse comunali, una deroga ai vincoli di finanza pubblica che prevedono accantonamenti di fondi, misure adeguate per riscuotere i tributi locali, misure in favore dei lavoratori a tempo determinato che consentano la loro stabilizzazione;

    l'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative;

    i comuni in predissesto con maggiore fragilità socio-economica sono selezionati sulla base dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, che deve essere superiore al valore medio nazionale, nonché sulla base della capacità fiscale pro capite, determinata dal Dipartimento delle finanze e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, inferiore a 495, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    il comma 563 del presente testo, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso, estendendo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori. In particolar modo, agli enti locali delle Regioni Siciliana e Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, sarebbe riservato l'importo di 50 milioni per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse previste per gli anni 2022 e 2023. Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative finalizzate a riconoscere il prelievo delle somme atte ad alimentare il Fondo di Solidarietà nella misura diminuita del 50 per cento nel caso di enti comunali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e nei cinque anni successivi all'uscita dal dissesto.
9/3424/7. Trizzino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione delle risorse

politica occupazionale

comune