Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: TARANTINO LEONARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BIANCHI MATTEO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione contiene alcune disposizioni in tema di trattamento economico degli amministratori locali – articolo 1, comma 583 – e di misure previdenziali in sostegno agli amministratori locali – articolo 1, comma 223;
il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato modificato dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge di bilancio 2006), il quale ha previsto, per «esigenze di coordinamento della finanza pubblica», la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lettera a) e altri soggetti;
successivamente il legislatore è intervenuto più volte emendando la suddetta norma, in particolare con le sopravvenute novelle agli articoli 82 e 83 del testo unico, apportate dall'articolo 2, comma 25, della Finanziaria 2008, e con gli articoli 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
da ultimo è intervenuta la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che al comma 552 dell'articolo 1 ha cercato di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione delle norme su richiamate, disponendo che debba intendersi che «il divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data»;
la stratificazione degli interventi normativi ha comportato un problema di interpretazione in ordine all'efficacia delle norme, come dimostra l'intensa attività delle diverse sezioni della Corte dei conti;
per ovviare al rischio di un'arbitraria attuazione della normativa e di una potenziale lesione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, il Governo dovrebbe intervenire facendo salvi gli emolumenti che sono stati erogati anche successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate, pur rientrando nei limiti massimi previsti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rideterminare le disposizioni riferite al divieto di emolumenti ulteriori spettanti ad amministratori locali e componenti di società partecipate, prevedendo che siano fatti salvi gli emolumenti materialmente effettuati – anche in forma opzionale – dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dagli atti assunti, a condizione che rientrino nei limiti massimi complessivi previsti dalla normativa vigente.
9/3424/67. Tarantino, Bianchi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica di sostegno
potere esecutivo