Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: BUTTI ALESSIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021
ACCOLTO IL 30/12/2021
PARERE GOVERNO IL 30/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2022 tra gli interventi previsti dispone misure per la crescita, l'internazionalizzazione e l'accesso al credito delle imprese;
l'attuale situazione economica dovuta al protrarsi degli effetti della pandemia, ha ridotto la liquidità per le imprese, inoltre, è previsto un possibile rincaro delle bollette di luce e gas;
secondo i nuovi dati di mercato emersi si tratterebbe di un rincaro di elettricità +52 per cento, e del gas +61 per cento. Si tratta di cifre rilevanti sia per le famiglie che per le imprese e anche per molte società energetiche, alcune delle quali sono espostissime;
in merito all'addizionale provinciale accise energia elettrica 2010 e 2011 per cui è data possibilità di richiedere il rimborso al fornitore la Cassazione ha stabilito con due diverse sentenze che l'addizionale, stabilita in Italia era incompatibile con la normativa comunitaria e quindi dal 1° gennaio 2012, ed è stata per tanto abrogata;
attraverso le due sentenze della Corte di cassazione (la n. 27099 e la n. 27101 del 23 ottobre 2019) è stato chiarito che «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 511 del 1988, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura di energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore»;
inoltre, «Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.»;
le due sentenze della Cassazione citate hanno pertanto dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa relativa l'energia elettrica (abrogata nel 2012) in quanto incompatibili con la normativa della Comunità europea (Direttiva 2008/118/CE). Da qui la possibilità di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato negli anni 2010 e 2011. Di conseguenza ogni impresa che abbia pagato in quegli anni le addizionali citate (addebitate dai fornitori nelle bollette), può chiederne il rimborso al fornitore di energia elettrica dei due anni in questione;
è di tutta evidenza che risolvendo il sopracitato nodo dei rimborsi dell'addizionale provinciale (stimati in almeno 3 miliardi di euro) sulle accise dell'energia elettrica pagata negli anni 2010 e 2011 sarebbe possibile, almeno in parte ad assorbire l'abnorme rialzo dei costi dell'energia, oltre che dare liquidità immediata alle aziende a fronte dell'emergenza COVID-19 e a risparmiare tempi e costi delle querelle giudiziarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di un rimborso diretto a favore delle aziende, delle somme corrisposte a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, mediante attribuzione di un credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso, al fine di risolvere l'annoso problema dei rimborsi delle addizionali.
9/3424/66. (Testo modificato nel corso della seduta)
Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rimborso
diritti di obbligazioni
energia elettrica