ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/058

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: MANCINI CLAUDIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/058
presentato da
MANCINI Claudio
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    come stabilito all'articolo 1, comma 583, del disegno di legge «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

    la disposizione stabilisce inoltre che tale indennità, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, dovrà essere corrisposta ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali e adeguata all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci;

    il provvedimento in oggetto, tuttavia, nulla dispone relativamente alla rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri comunali;

    a tal riguardo, stante la necessità di prevedere modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, appare di cruciale importanza un adeguamento del trattamento economico dei consiglieri comunali, a maggior ragione in un contesto di ridefinizione delle indennità di funzione dei sindaci, dei sindaci metropolitani e degli amministratori locali;

    difatti, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni e, in nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di una mensilità, può eccedere l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente; nessuna indennità è altresì dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane;

    nello specifico, appaiono dunque non più rinviabili misure volte ad assicurare un equo trattamento economico dei consiglieri comunali e, nel contempo, in favore degli stessi, la dotazione di strumenti tali da consentire un sereno espletamento del mandato elettorale in favore delle esigenze delle comunità locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa e valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il trattamento economico dei consiglieri comunali possa essere proporzionalmente parametrato alla ridefinizione delle indennità di funzione di sindaci, sindaci metropolitani e amministratori locali in un'ottica di complessiva, ragionevole e più adeguata definizione della disciplina.
9/3424/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Mancini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

salario