Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021 ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021
ACCOLTO IL 30/12/2021
PARERE GOVERNO IL 30/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
la legge di bilancio per il 2022, tra le differenti disposizioni trattate, dispone misure di sostegno per il sociale e misure di sostegno al reddito per le famiglie oltre che diversi interventi in materia previdenziale quale l'introduzione del trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungono i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta Quota 102);
è, inoltre, disposta l'istituzione di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni;
a fronte degli interventi previsti è di tutta evidenza che, proprio a partire dalle pensioni, sia necessario tutelare adeguatamente le categorie più deboli e che sono quelle che hanno subito maggiormente le conseguenze della pandemia;
in materia di pensioni è necessario smantellare alcune ingiustizie del sistema pensionistico, tra le quali spiccano le cosiddette pensioni d'oro, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, nel quale larghe fasce della popolazione versano in condizioni di disagio economico e sociale;
rispetto a tali trattamenti pensionistici, come è stato rilevato, «non è tanto l'elevato importo a destare l'attenzione, quanto i meccanismi che ad esso hanno dato luogo, in quanto soltanto in minima parte connessi ai contributi effettivamente versati dal lavoratore, e per la maggior parte legati alla peculiarità del sistema», posto che essi traggono origine dal metodo retributivo di calcolo dei trattamenti pensionistici, cioè alle disposizioni di legge, in vigore fino alla riforma pensionistica del 1995, che prevedevano che l'importo da corrispondere a titolo di pensione non fosse determinato in base ai contributi versati dal lavoratore nell'arco della sua vita professionale, bensì sulla base degli ultimi stipendi percepiti;
nonostante le numerose critiche levatesi in merito a tali pensioni nel corso degli ultimi anni, esse continuano ad essere generalmente considerate come diritti acquisiti e, quindi, di fatto, immodificabili;
ad avviso dei firmatari del presente atto, invece, le pensioni d'oro non possono essere considerate altro che il prodotto di una grave ingiustizia sociale, che agisce in danno soprattutto dei giovani, i quali rischiano di non arrivare mai a percepire una propria pensione e che, ad oggi, versano i propri contributi sociali per sostenere la spesa di un sistema pensionistico volto a mantenere insostenibili privilegi;
è oggi improrogabile la necessità di individuare la parte delle rendite previdenziali privilegiate che non corrisponde a contribuzione effettivamente versata, per realizzare un sistema pensionistico più equo, in linea con i principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della nostra Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la fissazione di un tetto, pari a dieci volte il trattamento minimo Inps, ai trattamenti pensionistici erogati anche solo in parte in base al metodo retributivo, e il ricalcolo – e la successiva erogazione – degli stessi trattamenti, per la parte eccedente il tetto, secondo il metodo contributivo, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di rendere trasparente e lineare la corrispettività tra retribuzione percepita, contribuzione versata e trattamento corrisposto, nel rispetto dei principi di solidarietà sociale, nonché al fine di realizzare un riequilibrio in favore delle giovani generazioni nel segno di un indispensabile principio di equità generazionale.
9/3424/57. (Testo modificato nel corso della seduta)
Meloni, Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro, Foti, Galantino, Zucconi, Mollicone.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
retribuzione del lavoro
contributo sociale