ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 30/12/2021
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

NON ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

DISCUSSIONE IL 30/12/2021

RESPINTO IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/051
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, sconta una incostituzionale compressione del ruolo della Camera di deputati che, a causa della compressione dei tempi di esame che sono stati praticamente annullati, è obbligata ad approvare il provvedimento in questione senza poterlo valutare nella sua complessità anche in relazione all'impatto reale sulla vita dei cittadini che le misure in essa contenute, decise dal Governo e dal solo Senato della Repubblica, avranno sulla vita dei cittadini;

   considerato che:

    al comma 168 pur aumentando il Fondo per le non autosufficienze di ben 550 milioni nel triennio 22-24 e 300 a decorrere dal 2025, si commette il grossolano errore di definire e destinare, tali risorse alla «disabilità gravissima» che tuttavia come noto non esiste in alcuna legge di rango primario. Infatti l'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 si riferisce esclusivamente alla «condizione di gravità». Con il termine «disabilità gravissima» il Governo ha introdotto nella legge di bilancio una «gravissima» violazione della Costituzione perché introduce una sperequazione di trattamento tra persone con disabilità in condizione di gravità e quindi tutte poste su un piano paritario ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;

    con i commi da 179 al 184 si dispongono misure in sostanza positive perché incrementano le dotazioni finanziarie delle misure e dei programmi destinati alle persone con disabilità anche intellettiva o disturbi dello spettro autistico tuttavia sarebbe stato d'obbligo, anche in una funzione di controllo della spesa, introdurre una norma di monitoraggio e verifica di come viene impiegato il danaro pubblico in relazione ai progetti finanziati e agli obiettivi raggiunti anche in termini quali quantitativi, così come viene invece opportunamente inserito al comma 186 ma solo in riferimento al contributi pubblici disposti ai sensi del comma 185 che devono essere rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci;

    il provvedimento prevede inoltre in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, ai commi 275, 302, 307, 444, 445, 446, 447, 647, 736, 738, 739, 740, 741, 744, 747, 749, 750, 782 lettera b), 783, 784, 785, 786, 787, 792, 794, 802, 804 e 805, 828, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 907, 968, 973, 975, 976, 1012, l'erogazione di contributi per il 2022, taluni anche per gli anni 2023, 2024 2025 e tali altri a decorrere dal 2022 e dunque stabilizzati, per un totale nel solo triennio 2022-2024 di 133,525 milioni di euro e di altri 10 milioni di euro nel 2025;

    appare necessario attivare con urgenza, anche in relazione ai contributi percepiti in annualità precedenti da talune associazioni che hanno beneficiato e beneficiano dei contributi pubblici di cui al testo in esame, un sistema di controllo e monitoraggio da parte degli organi dello Stato preposti assicurando nel contempo un effettivo monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei soggetti beneficiari e sugli obiettivi raggiunti, prevedendo altresì l'invio di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità politiche da esso delegate;

    per quanto disposto ai commi 736, 738, 739, appare opportuno verificare, prima di concedere nuovi contributi, se i beneficiari abbiano rendicontato o meno i contributi percepiti nelle annualità precedenti attivando un monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche e sugli obiettivi raggiunti. Tale verifica sull'impiego delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari si rende necessaria tanto più che per il soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 738, è agli atti di questa Camera una interrogazione parlamentare che espone gravi fatti in ordine all'impiego delle risorse pubbliche erogate;

   ritenuto inoltre che:

    nel testo della legge di bilancio non vi è nulla rispetto al tema dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 205 del 2017 e che tali soggetti sono stati nuovamente abbandonati, mentre in compenso sino ad oggi il Governo si è spesso preoccupato di offrire tutele e sostegno a colf e badanti somministrate alle famiglie dal sistema delle cooperative, lasciando privi di tutela, anche previdenziale, coloro che dedicano la loro vita all'assistenza dei figli con disabilità; nonostante i recenti annunci di taluni ministri, nel testo della legge di bilancio non vi è nulla rispetto al tema dell'aumento delle pensioni di invalidità per coloro che, con invalidità dal 74 al 99 per cento erano rimasti esclusi dagli aumenti conseguenti alla nota Sentenza della Corte costituzionale del giugno 2020,

impegna il Governo:

   a sostituire, con il primo provvedimento legislativo utile, al comma 168 ed ovunque ricorrano nella legge di bilancio per l'anno 2022 le parole «disabilità gravissima» con le parole «disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992» al fine di non alimentare sperequazioni tra cittadini con disabilità accertata ai sensi del richiamato articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992;

   ad attivare con urgenza, anche in relazione ai contributi percepiti in annualità precedenti dalle associazioni e dagli enti che hanno beneficiato e beneficiano dei contributi pubblici, un sistema di controllo e monitoraggio da parte degli Organi dello Stato preposti assicurando nel contempo un effettivo monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei soggetti beneficiari e sugli obiettivi raggiunti, prevedendo altresì l'invio di una dettagliata relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o delle Autorità politiche da esso delegate e che a detta relazione sia assicurata ogni forma di pubblicità e conoscibilità da parte dei Cittadini;

   a razionalizzare, anche incrementando la dotazione finanziaria attraverso apposite norme da prevedere con legge di bilancio, l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assicurando nel contempo il completamento della normativa atta al riconoscimento soggettivo agli aventi diritto, anche in via amministrativa, della qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo loro, nei limiti delle risorse disponibili, un'indennità annuale di cura e assistenza;

   ad assicurare l'aumento delle somme corrisposte dall'INPS alla persona con disabilità, riconosciuta invalido civile con percentuale dal 74 al 99 per cento, a titolo di pensione di invalidità civile, elevandola alla media della somma corrisposta dagli altri Paesi dell'Unione Europea per la medesima fattispecie di sostegno, ed in ogni caso tale che il complesso delle somme percepite dalla persona con disabilità, ne assicurino un livello di vita dignitoso.
9/3424/51. De Toma, Trancassini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

verifica dei conti

relazione d'attivita'

relazione