ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/285

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: COSTANZO JESSICA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 29/12/2021
TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 29/12/2021
RADUZZI RAPHAEL MISTO-ALTERNATIVA 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

IN PARTE INAMMISSIBILE IL 29/12/2021

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

NON ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RESPINTO IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/285
presentato da
COSTANZO Jessica
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    nel nuovo testo così come approvato dal Senato, nulla è previsto per la concessione della certificazione verde per coloro i quali hanno già un'elevata protezione anticorpale a seguito di infezione asintomatica da COVID-19. Tuttavia, il riconoscimento dell'immunità naturale da Sars-Cov-2 comporterebbe un alleggerimento degli hub vaccinali, eviterebbe sprechi e permetterebbe di realizzare una campagna vaccinale mirata a chi ne ha realmente bisogno;

    nella documentazione presentata ad EMA (European Medicine Agency) per l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata – riassunta nei cosiddetti EPAR (European Public Assessment Report) e liberamente disponibili alla consultazione sul sito EMA – gli applicanti, ovvero i produttori di vaccini anti COVID-19, hanno riportato dati quantitativi che dimostrano la capacità dei vaccini:

    a stimolare l'immunità umorale, ovvero la produzione di anticorpi (IgG) neutralizzanti diretti contro Spike protein (SP);

    Comirnaty EPAR: https://www.cma.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf;

    Spikevax EPAR: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessmcnt-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf);

    i suddetti dati hanno rappresentato un criterio per stabilire lo status di «immune» dei soggetti partecipanti ai trials clinici di fase I e II e contribuito a formare opinione favorevole di EMA per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata;

    quindi, si evince che, posto che la fisiologia e la biologia degli esseri umani è indipendente dallo status vaccinale, lo stesso principio di definizione di «soggetto immune», basato sulla presenza di anticorpi neutralizzanti la proteina spike, vale anche per i soggetti guariti. Il diniego della validità del test sierologico per il dosaggio degli anticorpi neutralizzanti la proteina spike per i guariti, porta inevitabilmente all'invalidazione dei dati delle fasi cliniche I e II e, di conseguenza, all'invalidazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio, concesse, appunto sulla base di questi dati;

    l'Organizzazione mondiale della sanità ha avviato, già nel 2020, il progetto «UNITY», volto a misurare la risposta anticorpale nell'individuo (Serologic tests measure the antibody response in an individual) e specifica che «gli anticorpi contro COVID-19 sono prodotti dopo l'infezione per giorni o settimane. La presenza di anticorpi indica che una persona è stata infettata dal virus che causa COVID-19, senza dipendere dal fatto che l'individuo abbia avuto la malattia in forma severa o grave, o perfino un'infezione asintomatica». (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Seroepidemiology-2020.2);

    la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha provveduto, in collaborazione con FIND – the global alliance for diagnostics – a standardizzare le unità di misura dei diversi test sierologici presenti sul mercato, stabilendo i criteri di accettabilità della sensibilità nella identificazione e misura degli anticorpi IgG anti Spike, ed alla loro valutazione effettuata da laboratori indipendenti. (https://www.finddx.org/about/);

    l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato, in data 11 Maggio 2021, il comunicato stampa numero 26/2021 nel quale si afferma che «Gli anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di COVID-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, dall'età dei pazienti o dalla presenza di altre patologie». (https://www.iss.it/primo-piano/asset_publisher/3f4alMwzNlZ7/content/id/5725189). Tale comunicato, riferisce di una pubblicazione, tra gli autori della quale figurano almeno 7 esponenti di ISS, che riporta chiaramente come il titolo di anticorpi IgG anti Spike protein sia un buon surrogato per la quantificazione degli anticorpi neutralizzanti, (https://doi.org/10.1038/s41467-021-22958-8);

    il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, crea precedente di buon senso ed aderente alle conoscenze mediche di base. Infatti, l'articolo 2 recita che «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione»;

    la disponibilità e la diffusione dei test sierologici di ultima generazione (con metodo denominato «chemiluminescenza») adatti a quantificare IgG neutralizzanti la proteina spike, è capillare su tutto il territorio nazionale ed è già eseguita/implementabile presso i laboratori così come identificati della ex circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della salute;

    la letteratura scientifica peer-reviewed disponibile ad oggi, permette di ipotizzare la persistenza di anticorpi neutralizzanti (IgG anti-spike del SARS-CoV-2) per almeno 13 mesi successivi all'infezione, con una robusta risposta umorale almeno per i 5 mesi successivi all'infezione nei soggetti che hanno avuto un'infezione da lieve a moderata (Wajnberg A. et al., Science 2020, doi: 10-1126/science.abd7728) ed un modesto declino nella concentrazione plasmatica degli anticorpi neutralizzanti a partire dall'ottavo mese (Haveri A. e altri, European Journal of Immunology 2021, doi: 10.1002/eji.202149535). Altri autori, pur avendo rilevato un declino dei livelli anticorpali circolanti a partire dal quarto mese dopo un'infezione lieve, hanno dimostrato la persistenza di anticorpi almeno sino a 11 mesi dalla stessa (Turner JS e altri, Nature 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03647-4);

    a conferma dell'estrema validità di tutto quanto argomentato sopra, il 16 novembre 2021 il Consiglio federale elvetico ha optato per l'introduzione di un certificato Covid basato sui risultati di un test anticorpale sierologico, che ha validità di 90 giorni e che può essere rinnovato alla scadenza attraverso un nuovo test anticorpale sierologico. Inoltre, il certificato covid da guarigione ottenuta tramite test negativo PCR dopo presentazione clinica della malattia è di 365 giorni. (https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-usbruechc-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat/covid-zertifikat-erhalt-gueltigkeit.html#1367361622, consultato il 28 dicembre 2021);

    nel testo di legge approvato dal Senato, ai commi 261 e 262 sono previsti stanziamenti pari a 200 milioni di euro per il cosiddetto PanFlu 2021-2023, ulteriori 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2023, infine, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata,

impegna il Governo:

   a concedere la certificazione verde a tutti coloro i quali siano già immuni poiché aventi protezione anticorpale dovuta a pregressa infezione da Sars-Covid-2, anche contratta in modo asintomatico;

   a prevedere che la durata di validità del certificato verde venga prorogata a 12 mesi per i dichiarati guariti clinicamente;

   a prevedere che la durata di validità del certificato per i guariti asintomatici abbia durata di 90 giorni, rinnovabile ogni 90 giorni previa conferma della persistenza di protezione anticorpale rilevata con nuovo test sierologico;

   a prevedere che il costo del test sierologico nei guariti sia calmierato anche in virtù di quanto stanziato ai commi 261 e 262.
9/3424/285. Costanzo, Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione di vendita

malattia

vaccino