ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/274

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2021

PARERE GOVERNO IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/274
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla lettera d), ha definito «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana; costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; la medesima disposizione prevede che rimanga fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

    tale disposizione, come modificata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha in tal modo esteso il campo di applicazione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevedendo anche incrementi di volumetria prima non ammessi e la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche, in linea con l'obiettivo di favorire il rinnovamento statico, funzionale e di efficienza energetica degli edifici, contrastando, al contempo, il consumo di suolo e indirizzando l'interesse di cittadini ed operatori economici verso la ricostruzione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente;

    la modifica introdotta nella definizione di ristrutturazione edilizia è anche funzionale, e opportunamente coordinata, con l'applicazione delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici e per la loro sicurezza sotto il profilo statico, quali il «superbonus» e il «sismabonus», che da tempo operano come strumenti efficaci di rilancio del settore edilizio e della filiera produttiva industriale ad esso collegata;

    nella nuova definizione della ristrutturazione edilizia, come sottolineato in premessa è stata esclusa la possibilità della demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche tipologiche per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali tali modificazioni sono comunque consentite, ma da qualificarsi come nuova costruzione, con conseguente esclusione dai benefici fiscali sopra richiamati, ancorché nella sostanza si tratti comunque di interventi del tutto identici a quelli qualificati come ristrutturazione edilizia nelle aree non sottoposte alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    si tratta quindi di una evidente disparità di trattamento che non trova alcuna concreta giustificazione in quanto ad uno stesso tipo di intervento edilizio si attribuisce una diversa qualificazione edilizia a seconda della presenza o meno del vincolo paesaggistico (ristrutturazione edilizia se non c'è vincolo paesaggistico e nuova costruzione se c'è vincolo paesaggistico), fermo restando che in entrambi i casi gli interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio e dunque non viene a mancare il necessario controllo di merito della autorità competente;

    inoltre, la diversa qualificazione dell'intervento edilizio oltre ad escludere dai benefìci fiscali gli interventi ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, comporta anche l'applicazione di oneri di urbanizzazione in misura notevolmente più elevata per l'intervento sottoposto a tutela paesaggistica rispetto all'identico intervento realizzato in aree non sottoposte a vincolo, in quanto a tale intervento si applica la tariffa urbanistica della nuova costruzione che è notevolmente più elevata (anche più del 50 per cento) rispetto alle tariffa agevolata per la ristrutturazione edilizia, nonostante l'intervento abbia i medesimi obiettivi di recupero del patrimonio edilizio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico e di sicurezza statica degli interventi che non ricadono in zone sottoposte a tutela paesaggistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere parità di trattamento sia in termini di benefìci fiscali, che di oneri di urbanizzazione per interventi ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica che abbiano caratteristiche analoghe alla ristrutturazione edilizia prevista per interventi non ricadenti in zona sottoposta a tutela paesaggistica, ferme restando le limitazioni stabilite dalla norma vigente limitatamente agli immobili soggetti ai vincoli paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto relativi ad immobili i cui caratteri naturali, geologici, storici, architettonici e vegetazionali non sono suscettibili di modifiche mediante interventi di ristrutturazione edilizia.
9/3424/274. Gagliardi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bene culturale

consumo d'energia

rendimento energetico