ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: MANZATO FRANCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/260
presentato da
MANZATO Franco
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    i commi 123 e 124 prevedono l'erogazione, anche per il 2022, dell'Indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio: a tal fine, vengono stanziate risorse a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

    il comma 217 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

    le misure previste dai commi 123 e 124, come anche quelle dello stesso tenore contenute nelle precedenti leggi di bilancio, in virtù del loro carattere «estemporaneo» (nonché della farraginosità delle procedure di erogazione che determina ritardi e mancanza di tempestività) non offrono ai lavoratori del comparto pesca una ragionevole sicurezza sulle aspettative reddituali;

    nonostante le disposizioni all'esame siano da considerare positive e un primo passo per il settore pesca e acquacoltura, questo rimane comunque sprovvisto di un vero e proprio ammortizzatore sociale dedicato e strutturato e che a regime avrebbe per la pesca e acquacoltura effetti senza dubbio positivi e sarebbe in grado di assicurare una continuità di reddito ai lavoratori nelle diverse fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa;

    i lavoratori del settore della pesca e acquacoltura non possono trovarsi ancora senza alcuna forma certa di sostegno al reddito e rimanere sempre nella speranza che in ogni legge di bilancio vengano rinnovate le indennità giornaliere onnicomprensive in caso di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, misure che istituiscano un ammortizzatore sociale dedicato al settore della pesca ed acquacoltura stabile e strutturale, che includa al suo interno tutte le forme di fermo dell'attività di pesca al fine di garantire ad essi una continuità di reddito, un sostegno occupazionale e una sostenibilità economica alle imprese del settore.
9/3424/260. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzato, Viviani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della pesca

acquicoltura

retribuzione del lavoro