ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/255

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 30/12/2021
Resoconto COSTA ENRICO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/12/2021
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

DISCUSSIONE IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/255
presentato da
COSTA Enrico
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 1015-1022, ha previsto che nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500;

    si prevede che il rimborso sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e che sia riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità; sono inoltre previsti i casi di esclusione dal rimborso in caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione o sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

    il comma 1019 del suddetto articolo stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti delle risorse stanziate, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio; il comma 1020 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021;

    in sede di risposta a un mio question time in Commissione relativo al ritardo nell'emanazione del decreto attuativo di cui in premessa, indispensabile a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, il Governo ha annoverato tra le criticità che giustificavano i ritardi «l'esiguità del fondo appostato in bilancio...»;

    tuttavia non solo il Governo non ha aumentato tali risorse con il disegno di legge di bilancio, come era nella sua facoltà, ma non adottando il predetto decreto ministeriale in tempo utile ha determinato che le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio per l'anno 2021 vadano in economia;

    al fine di recuperare le risorse non utilizzate nel 2021 a causa di tale inerzia, sono state presentate al Senato ed alla Camera proposte emendative sul quale è stato, sorprendentemente, reso un parere contrario del Governo,

impegna il Governo

ad assumere, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, con il primo veicolo normativo utile, le iniziative necessarie a garantire l'incremento del Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti, in misura pari almeno alla somma stanziata per il 2021 e non impegnata in tempo utile.
9/3424/255. (Testo modificato nel corso della seduta) Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese processuali

reato

ordine professionale