ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/201

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2021

PARERE GOVERNO IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/201
presentato da
VILLANI Virginia
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame, l'articolo 1 dal comma 258 al comma 294 concerne disposizioni relative al comparto sanitario nazionale;

    in particolare il comma 258, prevede un notevole incremento del Fondo sanitario nazionale e i commi 293 e 294 rubricati (Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità) dispongono per il personale dipendente che lavora nei Pronto soccorso un'indennità accessoria dal 1° gennaio 2022 in ragione dell'effettiva presenza in servizio. La misura vale in totale 90 milioni di euro e sarà a valere sul Fondo sanitario 2022;

    nello specifico nei succitati commi si prevede che nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità;

    vieppiù che i commi da 268 a 273 concernenti la «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario» disciplinano tra l'altro che «... al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza...» nonché «... gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, su proposta dell'Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni sulla base della predetta metodologia predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti;

    per dare continuità ai Lea, il personale in servizio presso il servizio 118 che, alla data di entrata in vigore della legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi, può accedere alle procedure di assegnazioni degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinato al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il periodo di anzianità lavorativa concorrono periodo di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi 10 anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato...»;

    all'uopo, l'attività di Emergenza territoriale («Servizio 118») è svolta sul territorio nazionale da medici dipendenti e convenzionati: i primi sono stati inquadrati nel ruolo sanitario in conformità al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che riconoscevano, rispettivamente ai medici di Guardia medica e convenzionati di emergenza territoriale, quale requisito indispensabile per l'accesso al rapporto di pubblico impiego, una anzianità di servizio di almeno cinque anni;

    in virtù di tali decreti l'assunzione nel servizio di Emergenza territoriale di medici dipendenti è avvenuta esclusivamente ad opera di medici in possesso della specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza, che, all'atto della pubblicazione dei concorsi emanati dalle Aziende, hanno preferito optare per il servizio di Pronto soccorso anziché di quello di Emergenza territoriale;

    i succitati decreti prevedevano altresì che le procedure fossero adottate dalle regioni su istanza del medico e giudizio di idoneità, disciplinato da un Regolamento, così come successivamente emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero Regolamento n. 502 del 12 dicembre 1997;

    il Servizio 118 è in gran parte svolto da medici convenzionati di medicina generale, che, soprattutto in questa fase di grave pandemia, e anche a seguito della decurtazione dello stipendio della indennità regionale, stanno abbandonando il servizio per transitare in altri meglio remunerati e meno rischiosi;

    tale condizione ha determinato gravi criticità non solo per il servizio di emergenza territoriale, ma per tutto il sistema sanitario, con aggravamento della spesa complessiva;

    l'abbandono del servizio da parte di questi medici ha altresì aggravato anche la condizione già precaria delle ambulanze del 118 che, demedicalizzate, hanno subito gravissime conseguenze quali a titolo esemplificativo, un eccessivo afflusso degli ammalati nel PS in quanto il 50 per cento degli interventi sono espletati dal medico a casa del paziente esponendolo peraltro a non rari atti lesivi per ritardo dell'erogazione dell'assistenza agli ammalati di minore gravità nonché aumento dei ricoveri ospedalieri con aumento della spesa sanitaria;

   considerato che:

    è opportuno, in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito e al fine di migliorare il servizio, che le Aziende sanitarie locali siano autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni nelle attività di emergenza territoriale;

    nulla è stato disposto a favore del passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza territoriale, necessario al fine di scongiurare il rischio che i medici convenzionati del servizio 118 transitino in altri servizi;

    nulla inoltre è stato assicurato ai nuovi medici, propensi ad accettare l'incarico in ET in qualità di convenzionati, di poter poi essere inquadrati nel ruolo sanitario dopo cinque anni di attività svolta in regime di convenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le azioni e i provvedimenti volti a favorire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di Emergenza territoriale in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito e al fine di migliorare il servizio, autorizzare le Aziende sanitarie locali ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale, abbiano maturato almeno cinque anni nelle attività di emergenza territoriale, attraverso una valutazione di idoneità disciplinata da un apposito regolamento emanato dal Consiglio dei ministri.
9/3424/201. (Versione corretta) Villani, Nappi, Misiti, Manzo, Davide Aiello, Barbuto, Mammì, Ruggiero, Penna, Provenza, Grimaldi, Barzotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

impiegato dei servizi pubblici

riduzione dei salari