Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: SCUTELLA' ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
al fine di favorire la fusione dei comuni, il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che lo Stato eroghi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. A tal fine si prevede che ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate le modalità di riparto del contributo;
dal 2013 l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto che tale contributo è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti;
la commisurazione di tale contributo è stata successivamente innalzata al 40 per cento nel 2016, al 50 nel 2017 e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018;
è stato, inoltre, previsto un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario che, dapprima fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro per le fusioni realizzate dal 2012, è stato, dal 2016, rideterminato nella misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;
a decorrere dal 2018, dunque, ai comuni risultanti da fusione spetta un contributo pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario;
rispetto ai calcoli del contributo – pari al 60 per cento dei trasferimenti statali del 2010 – i comuni ricevono meno in quanto le risorse nazionali sono insufficienti per soddisfare le aspettative di ciascun comune;
i limiti di tipo economico previsti dalla normativa e il riparto delle risorse «nel limite degli stanziamenti finanziari previsti», costituiscono un ostacolo soprattutto per le realtà territoriali medio-grandi, sorte da fusione, per poter loro garantire i servizi minimi essenziali, alla luce anche di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che, al comma 1-bis, prevede che venga data priorità «in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità» alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione finanziaria per i contributi straordinari ai comuni sorti da fusione nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2022;
a valutare, altresì, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, all'abolizione del limite massimo di contributo straordinario per ciascuno beneficiario e alla revisione dei criteri di priorità di accesso a tali contributi in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità preferendo il criterio della popolazione in luogo di quello cronologico in un'ottica di equa distribuzione delle risorse.
9/3424/185. Scutellà.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):distribuzione delle risorse
comune
autonomia