ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/167

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/167
presentato da
PERCONTI Filippo Giuseppe
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 39, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto «bonus facciate» per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità;

    si tratta della disposizione di cui all'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sulla detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

    accertato che, come da risposta del Governo all'interpellanza urgente 2-01353 Alemanno, ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, l'agevolazione spetta unicamente per le spese documentate e sostenute nel 2021, non essendo sufficiente la sola circostanza che al 31 dicembre 2021 sia stato avviato l'iter per la fruizione del bonus, e che, quindi, per come è strutturato il bonus, non è possibile conservare il diritto, se questo non si è manifestato con la spesa e la dichiarazione documentata;

    stante altresì la risposta all'interrogazione 5-06751 Fragomeli, si rileva che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cosiddetto diritto di opzione può essere esercitato anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

    in particolare, il comma 1-bis, dell'articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori», e la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;

    si conferma dunque che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati;

    la mancata effettuazione degli interventi determina il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 ovvero 60 per cento delle spese fatturate stando alla modificazione proposta nel disegno di legge di bilancio 2022, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporta, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa di sua competenza volta a definire ex lege un termine certo entro cui debbano ultimarsi gli interventi di cui al summenzionato bonus facciate, di modo da garantire che lo stesso, riconosciuto per le sole spese effettivamente sostenute a prescindere dallo stato d'avanzamento degli interventi, non venga meno a solo discapito dell'avente diritto.
9/3424/167. Perconti, Alemanno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

miglioramento dell'habitat

tecnica di costruzione

detrazione fiscale