ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE MENECH ROGER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/161
presentato da
DE MENECH Roger
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    la grande attenzione che il Governo riserva alla difesa delle fasce più vulnerabili della popolazione è testimoniata dalle numerose misure in materia presenti nel disegno di legge sul bilancio per il 2022 all'esame; la legislazione italiana sui risarcimenti e riconoscimenti di guerra è considerata tra le più avanzate al mondo, poiché è il frutto di una lunga evoluzione cui hanno dato un grande apporto anche le associazioni di categoria; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.» nonostante la loro natura risarcitoria, l'impianto normativo per l'erogazione dei suddetti risarcimenti e riconoscimenti è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche ma, più di ogni altra cosa, da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni; il capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione delle pensioni di guerra, mostra, ogni anno da numerosi anni, consistenti economie di scala dovute alla drastica e costante riduzione delle platea dei beneficiari; considerato inoltre che in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali; tale principio non trova, tuttavia, applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti. Un'anomalia normativa che danneggia le fasce più deboli titolari di tali trattamenti, nella seduta del 9 luglio 2020 dell'Aula della Camera il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2500-AR/70 Pagano, sul presente tema, con il fine di supportare i redditi più bassi gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica ancora in corso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, in uno dei prossimi provvedimenti utili, di:

    rivedere gli importi economici previsti per le pensioni di guerra, gli assegni per decorazioni al valor militare e l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, aggiornandoli e restituendo loro l'originaria natura risarcitoria;

    chiarire che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevano ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.
9/3424/161. De Menech.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato