ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/158

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/158
presentato da
VISCOMI Antonio
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio conferma l'attuale natura del Fis che opera solo in mancanza di Cigo e di fondi di solidarietà bilaterali;

    ciò risulta sia dal combinato disposto dell'articolo 29 primo comma e dell'articolo 28, primo comma del decreto legislativo n. 148 del 2015 (non novellati dalla legge di bilancio), sia dal nuovo articolo 20 (comma 198 della legge di bilancio);

    pertanto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis che occupano fino a 15 dipendenti il Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, potrà erogare prestazioni per causali sia ordinarie sia straordinarie; mentre per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti il Fis erogherà prestazioni relative esclusivamente a causali ordinarie. È esclusa, quindi, l'ipotesi di una duplicazione di tutele per le aziende Fis sopra i 15 dipendenti;

    la predetta disciplina del Fis è coerente con quella dei fondi di solidarietà bilaterale che, ai sensi del nuovo articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, garantiscono prestazioni salariali sia ordinarie che straordinarie per tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti (comma 208 legge di bilancio);

    pertanto, se i fondi bilaterali possono erogare prestazioni per tutte le causali (ordinarie e straordinarie) lo stesso dicasi per il Fis, proprio considerata la sua natura;

    ciò risulta, peraltro, coerente con l'abrogazione dell'assegno di solidarietà e con le nuove aliquote del Fis previste dalla riforma;

    a conferma di ciò, infine, si ricorda che è anche mutata la denominazione del vecchio «assegno ordinario» in «assegno di integrazione salariale» proprio perché si è inteso includere tanto le causali ordinarie quanto quelle straordinarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziative utile, anche di carattere normativo, volta a chiarire sia la corretta interpretazione della riforma degli ammortizzatori sociali sia la corretta interpretazione del comma 207 della legge di bilancio.
9/3424/158. (Testo modificato nel corso della seduta) Viscomi, Mura.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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