Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021
ACCOLTO IL 30/12/2021
PARERE GOVERNO IL 30/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio conferma l'attuale natura del Fis che opera solo in mancanza di Cigo e di fondi di solidarietà bilaterali;
ciò risulta sia dal combinato disposto dell'articolo 29 primo comma e dell'articolo 28, primo comma del decreto legislativo n. 148 del 2015 (non novellati dalla legge di bilancio), sia dal nuovo articolo 20 (comma 198 della legge di bilancio);
pertanto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis che occupano fino a 15 dipendenti il Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, potrà erogare prestazioni per causali sia ordinarie sia straordinarie; mentre per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti il Fis erogherà prestazioni relative esclusivamente a causali ordinarie. È esclusa, quindi, l'ipotesi di una duplicazione di tutele per le aziende Fis sopra i 15 dipendenti;
la predetta disciplina del Fis è coerente con quella dei fondi di solidarietà bilaterale che, ai sensi del nuovo articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, garantiscono prestazioni salariali sia ordinarie che straordinarie per tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti (comma 208 legge di bilancio);
pertanto, se i fondi bilaterali possono erogare prestazioni per tutte le causali (ordinarie e straordinarie) lo stesso dicasi per il Fis, proprio considerata la sua natura;
ciò risulta, peraltro, coerente con l'abrogazione dell'assegno di solidarietà e con le nuove aliquote del Fis previste dalla riforma;
a conferma di ciò, infine, si ricorda che è anche mutata la denominazione del vecchio «assegno ordinario» in «assegno di integrazione salariale» proprio perché si è inteso includere tanto le causali ordinarie quanto quelle straordinarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziative utile, anche di carattere normativo, volta a chiarire sia la corretta interpretazione della riforma degli ammortizzatori sociali sia la corretta interpretazione del comma 207 della legge di bilancio.
9/3424/158. (Testo modificato nel corso della seduta)
Viscomi, Mura.
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