Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FOGLIANI KETTY LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;
la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;
in seguito, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto all'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) un nuovo comma 5-ter, che prevede una proroga anche per l'anno 2022 della norma sopramenzionata che ha disapplicato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, nonché del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione, ma soltanto nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;
si evidenzia, dunque, l'importanza per l'amministrazione pubblica di poter continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere un'ulteriore proroga del termine stabilito al 31 dicembre 2022, entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.
9/3424/154. Ribolla, Fogliani.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritti sociali
investimento