ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: CALABRIA ANNAGRAZIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/146
presentato da
CALABRIA Annagrazia
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   considerato che:

    con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021 è stato reso noto che i termini in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono stati spostati al 1° gennaio 2022;

    la legge di bilancio 2021 era intervenuta per adeguare il precedente quadro sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi;

    si è stabilito che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;

    nella relazione illustrativa che accompagnava il testo della legge si è precisato che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento;

    viene disposto che la sanzione si applichi anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione;

    se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro;

    per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione, ma non si applica il cumulo giuridico ex articolo 12 decreto legislativo n. 472 del 1997;

    si prevede inoltre che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 471 del 1997) si applichi anche all'omessa installazione dei registratori telematici (RT);

    nel caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese;

    al 1° gennaio 2022 è fissata la scadenza riguardante l'aggiornamento dei registratori telematici (RT) in riferimento al tracciato «tipi dati per corrispettivi» – versione 7.0 – giugno 2020 dell'Agenzia delle entrate;

    al 19 dicembre 2021 su un totale di dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici all'Agenzia pari a 1.549.374 in servizio, 241.757 ancora devono installare il citato aggiornamento – versione 7.0;

    l'allarme pandemia COVID-19 ha prodotto ripercussioni che hanno innescato ritardi per il proseguo dell'evoluzione telematica nel commercio. Si avrà bisogno di un maggior lasso di tempo per le attività commerciali, al fine di potersi adeguare all'adozione e all'aggiornamento dei registratori telematici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile a riconoscere una proroga di sei mesi per l'adeguamento dispositivi di trasmissione corrispettivi telematici alla versione 7.0 del software di riferimento.
9/3424/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Calabria, Squeri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comunicazione dei dati

software

relazione