ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/143

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2021

PARERE GOVERNO IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/143
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 5 del 2021, reca misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

    la norma era volta ad assicurare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica;

    a tal fine la norma ha previsto che il CONI fosse munito di una propria dotazione immobiliare e di personale, con un organico di 165 unità di personale da assumere previa predisposizione delle necessarie procedure concorsuali, da espletarsi entro il 31 dicembre 2021, in attuazione della normativa vigente in tema di pubblico impiego;

    rispetto a tali previsioni normative il CONI non ha tuttavia provveduto ad effettuare le relative procedure concorsuali previste, presumibilmente in considerazione del fatto che il personale dipendente di Sport e Salute S.p.A. non potesse transitare presso l'Ente mantenendo le medesime prerogative contrattuali;

    in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio 2022, è stato approvato un emendamento che prevede la cessione diretta dei contratti del personale di Sport e Salute S.p.A. in avvalimento presso il CONI;

    da quanto si legge dalla relazione illustrativa «l'applicazione della disciplina vigente comporta l'obbligo di inquadrare nei ruoli della pubblica amministrazione personale che, allo stato, avendo svolto una carriera in una società a regime privatistico, si trova inquadrata in livelli non corrispondenti a quelli previsti per il pubblico impiego»;

    la soluzione della proposta prevede, in particolare, la «cessione del contratto» di lavoro ope legis del personale individuato dalle lettere a), b), e c), del comma 1-bis da parte di Sport e Salute S.p.A. al CONI, lasciando così immutata la relativa disciplina privatistica, ma mutuando, in parte, la disciplina dell'articolo 2112 del codice civile adattata alla specificità della situazione da affrontare e, nel contempo, al superiore interesse di non scardinare l'ordinamento del pubblico impiego attraverso l'introduzione di elementi che, ancorché internalizzati, ne resterebbero comunque sostanzialmente estranei;

    tuttavia, come ribadito dalla stessa relazione illustrativa, «Si tratta di un modello legislativo innovativo», osservazione che ne rileva, la natura eccezionale rispetto al quadro giuslavoristico e amministrativo generale in materia;

    a ciò si aggiunga che il Governo e il Parlamento sono intervenuti ben tre volte nel solo anno 2021 e precisamente con il decreto-legge n. 5 del 2021, il decreto-legge n. 92 del 2021 e la legge di bilancio 2022 al fine di rafforzare ulteriormente il principio di autonomia del CONI;

    rispetto a tale ultima disposizione, pertanto, è da ritenersi soddisfatta ogni residuale esigenza rispetto alla già citata autonomia e, più in generale, al buon funzionamento dell'ente CONI, il quale potrà d'ora in poi continuare ad operare in piena autonomia e indipendenza,

impegna il Governo

a mantenere l'attuale dotazione organica del Coni, vigilando che la stessa venga costituita esclusivamente in attuazione della normativa vigente di riferimento, in particolare secondo le prescrizioni del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, in combinato disposto con la norma inserita nella legge di bilancio 2022, e assicurando che tutte le funzioni istituzionali dell'ente vengano svolte attraverso detta dotazione organica con esclusione pertanto del ricorso a società controllate o collegate esistenti o di nuova costituzione, ferma la possibilità di ricorrere ad appositi contratti di servizio come previsto all'articolo 1, comma 6 del citato decreto-legge n. 5 del 2021.
9/3424/143. Zangrillo, Belotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giochi olimpici

organizzazione sportiva

contratto di prestazione di servizi