Legislatura: 18Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Primo firmatario: SERRITELLA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 29/12/2021
PARERE GOVERNO IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
La Camera,
premesso che:
il bonus facciate è un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d'imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;
gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento;
il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 in esame, ha confermato il bonus anche per il 2022;
vi sono tuttavia delle sostanziali differenze, in quanto la durata della proroga risulta di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi, mentre l'entità della detrazione, scende dal 90 per cento al 60 per cento;
altra importante differenza è quella riguardante le disposizioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 («Decreto Antifrode»), il quale ha introdotto l'obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus 110 per cento, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico;
in particolare, il visto di conformità e l'obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però degli interventi di edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 2021, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale e ad eccezione degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
quest'ultimo riferimento è relativo al bonus facciate. Anche se l'intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10 mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, relativamente al visto di conformità e all'obbligo di asseverazione, la soglia minima dei 10.000 euro anche per il bonus facciate.
9/3424/113. Serritella.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
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