ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: LEPRI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
DELRIO GRAZIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/110
presentato da
LEPRI Stefano
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo prevede all'articolo 1, comma 683, la proroga al 10 gennaio 2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA (applicabili, fra l'altro, agli enti del terzo settore) recate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021;

    in particolare l'articolo 5, comma 15-quater, del citato decreto interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    nel dettaglio la disposizione del comma 15-quater, è adottata ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008 del 2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 recante il testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva;

    pertanto, ai finì del superamento della procedura di messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento UE-TFUE sono state eliminate le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed è stato previsto per dette operazioni il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA;

    l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione e la registrazione;

    seppure dal punto di vista del pagamento del tributo non cambierà nulla e l'IVA sulle prestazioni sopra indicate continuerà a non essere dovuta, di fatto, con l'entrata in vigore di tale disposizione, a partire dal 1 gennaio 2022, gli enti del terzo settore entrerebbero in un sistema di rendicontazione pur non svolgendo attività commerciali e sarebbero obbligati a sostenere costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e in attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, integrato e corretto successivamente dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, con il quale si provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, successivamente modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha provveduto a revisionare la disciplina dell'impresa sociale;

    l'efficacia delle disposizioni che prevedono l'istituzione di un fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo 16 e le misure fiscali di sostegno economico dell'impresa sociale di cui all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112/2017 sull'impresa sociale, nonché le disposizioni relative al regime fiscale degli enti del terzo settore di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    da oltre 3 anni, in assenza di un accordo sui contenuti da notificare alla Commissione europea i decreti attuativi della riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale sono inefficaci per le parti riguardanti le misure fiscali e di sostegno;

    è di fondamentale importanza fornire alle organizzazioni del terzo settore condizioni stabili e di sostegno, anche fiscale, per promuoverne l'attività, consentirne il futuro e valorizzarne il ruolo,

impegna il Governo:

   al fine di tutelare gli enti del terzo settore rappresentanti di un modello di coesione sociale fondamentali per lo sviluppo del sistema economico del Paese:

    a) a valutare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto con i rappresentanti del terzo settore e delle, istituzioni europee per affrontare la questione del regime IVA e ricercare una soluzione condivisa che tenga conto delle peculiarità degli enti del terzo settore coordinando l'intervento sul regime IVA con l'impostazione seguita dalla riforma del Terzo settore che considera fiscalmente «non commerciali» le attività istituzionali svolte senza l'effettivo conseguimento di un utile;

    b) a valutare l'opportunità di risolvere e definire, senza ulteriori ritardi, le questioni controverse che hanno impedito fino ad oggi di inviare la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'autorizzazione.
9/3424/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Lepri, Fragomeli, Carnevali, Delrio, Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

economia sociale

settore non commerciale