ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/03424/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 622 del 29/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: NARDI MARTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
SOVERINI SERSE PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 29/12/2021


Stato iter:
30/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021

ACCOLTO IL 30/12/2021

PARERE GOVERNO IL 30/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2021

CONCLUSO IL 30/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/010
presentato da
NARDI Martina
testo presentato
Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato
Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 185 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili;

    tali incentivi sono stati rinnovati ed ampliati dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) per gli anni 2021, 2022 per investimenti in beni strumentali e non strumentali (norma definita «Transizione 4.0»;

    grazie a tali misure l'industria italiana è cresciuta, nonostante la pandemia, a tassi superiori all'8 per cento per quattro anni consecutivi;

    nel provvedimento in esame, all'articolo 1, commi 44 e 45, viene prorogata ma rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare:

     per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

     per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali, si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024);

    la carenza energetica, di materie prime, di componenti industriali ed in particolare dei microchips rischia di compromettere lo scadenzario della consegna sia dei beni materiali che immateriali già ordinati, vanificando l'efficacia di tale norma e causando contenziosi tra imprese committenti e commissionarie;

    è quindi necessario, in questo contesto, introdurre l'estensione dei termini per la consegna dei beni ordinati nel 2021 e nel 2022, spostandoli rispettivamente al 31 dicembre 2022 e 2023;

    altresì la drastica riduzione delle aliquote del credito d'imposta per gli investimenti 4.0 a partire dal 2023, rende la misura meno attrattiva per le imprese e poco efficace nell'orientare e programmare politiche di innovazione tecnologica;

    pur condividendo la necessità di introdurre un décalage graduale degli incentivi sarebbe almeno opportuno innalzare dal 20 al 30 per cento la misura del credito d'imposta per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni strumentali materiali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    modificare nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa la norma «Transizione 4.0» per prorogare i termini delle disposizioni relative alla concessione del credito d'imposta ed in particolare:

     estendere dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui le imprese possono usufruire del credito d'imposta per gli investimenti in tali beni;

     estendere dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la data entro cui si può comunque beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in tali beni, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 (precedentemente 31 dicembre 2021) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

     elevare dal 20 al 30 per cento la misura del credito d'imposta per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro in beni strumentali materiali nuovi, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
9/3424/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Sani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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