ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 15/12/2021
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021

ACCOLTO IL 15/12/2021

PARERE GOVERNO IL 15/12/2021

DISCUSSIONE IL 15/12/2021

APPROVATO IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/066
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 12-ter reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, chiarendo che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al trattamento in questione, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito individuale previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo (limite pari nel 2021 a 4.931,29 euro);

    l'intervento si è reso necessario per superare la circolare INPS n. 3495, che, recependo restrittivamente alcune pronunce della Corte di Cassazione, aveva disposto che l'inattività lavorativa deve essere totale ai fini del riconoscimento del trattamento in esame;

    l'assegno assistenziale in esame è riconosciuto, per i soggetti maggiorenni che non abbiano il requisito anagrafico per l'assegno sociale, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento e la misura dell'assegno mensile è pari a 287,09 euro;

    occorrono misure volte a favorire gli inserimenti nel mondo del lavoro che spesso avvengono attraverso lavori a tempo determinato e a bassa retribuzione, part-time o anche in forma di tirocinio e che, se assistiti anche dall'assegno mensile di invalidità possono facilitare un percorso verso l'autosufficienza; in caso contrario, tutte queste situazioni rischiano invece di essere penalizzate da limiti reddituali troppo bassi previsti oggi dalla normativa vigente, pari a 4.900 euro annui circa;

    è molto difficile sostenere che con un reddito annuo lordo inferiore a 4.900 e un assegno mensile di 287 euro si possa parlare di autosufficienza;

    appare necessario innalzare tale limite fino ad equipararlo al 50 per cento di quello richiesto per l'accesso alla «pensione di invalidità» (che oggi è pari a circa 16.000 euro annui), portandolo quindi dagli attuali 4.900 euro a circa 8.000 euro annui;

    così operando, si raggiungerebbe un limite di reddito molto vicino a quello utilizzato per definire lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4 del 2019, con un risultato di equità e di armonizzazione delle normative; ma, aspetto più importante, favorirebbe «ogni» inserimento lavorativo, anche parziale o temporaneo, di «ogni» persona disabile, quale tappa di un percorso di reale autonomia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della medesima legge.
9/3395/66. Bellucci, Rampelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

basso salario

pensionato