ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021

ACCOLTO IL 15/12/2021

PARERE GOVERNO IL 15/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/062
presentato da
PRISCO Emanuele
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in materia fiscale, una misura che non può attendere il 2022, con effetti finanziari dal 2023 come prevede fattuale contesto normativo, è la piena deducibilità fiscale dell'IMU sugli immobili strumentali, prevedendola anche ai fini IRAP;

    si tratta di un delicato tema oggetto di numerosi interventi normativi che hanno rimodulato di volta in volta la percentuale di deducibilità;

    la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020 ha sostenuto che l'IMU sugli immobili strumentali è «un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto». È questo il passaggio della motivazione della sentenza, con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale «per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)», l'indedudbilità, dall'imponibile delle imposte dirette sui redditi d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. In particolare, la Corte ha stabilito che l'originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l'IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi per effetto di un'evoluzione poco lineare e sistematica;

    l'IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l'altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese;

    la Corte ha rilevato, altresì, che il «legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l'aliquota dell'imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti»;

    in considerazione della eccezionale situazione di emergenza che prosegue da ormai due anni, con le gravi difficoltà economiche delle attività d'impresa e professionali, appare di fondamentale importanza rivedere l'attuale normativa e rendere non solo deducibile l'IMU degli immobili strumentali già dall'anno 2021 ma di considerarla deducibile anche ai fini IRAP,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'entrata in vigore già dall'anno 2021 delle disposizioni in materia di integrale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/3395/62. Prisco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

bilancio di societa'

base imponibile