Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: SNIDER SILVANA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 14/12/2021
PARERE GOVERNO IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia economica e fiscale;
l'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera;
in particolare, il comma 1 – integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 – dispone che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);
con risposta ai due rispettivi interpelli n. 904-255/2019 e n. 286/2019, l'amministrazione finanziaria ricorda come la normativa tributaria italiana preveda che costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (Lpp), vengono qualificate come pensioni. Le medesime, infatti, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale ovvero in forma di rendita);
pertanto, alle somme corrisposte in Italia o in Svizzera (Stato in white list) da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione il sopramenzionato articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413 del 1991, che ha, di fatto, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale «secondo pilastro» o prepensionamento al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite Avs;
tuttavia, con successiva risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha ribaltato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che, siccome le rendite Avs vengono canalizzate in Italia attraverso determinati istituti di credito, mentre le prestazioni Lpp sono «direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia», risulta così giustificata la possibilità di applicare un trattamento fiscale differenziato qualora sono erogati su conti detenuti in Svizzera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di risolvere, nel prossimo provvedimento utile, il contrasto interpretativo esposto in premessa, nonché a prevedere che le rendite Avs (1° «pilastro») e le pensioni (2° «pilastro» o prepensionamenti), in qualunque forma erogate siano assoggettate alla sopracitata ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui l'accredito avvenga su conto corrente svizzero.
9/3395/57. Snider.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione
fiscalita'
pensionamento anticipato