Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: MASCHIO CIRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021
ACCOLTO IL 15/12/2021
PARERE GOVERNO IL 15/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;
in particolare, l'articolo 13 interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attinta di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti previste disposizioni che ampliano le competenze dell'ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);
ogni volta che una persona s'infortuna o, peggio, perde la vita, è una emergenza e se nel 2021 si continuano a registrare questi eventi, al di là degli andamenti statistici, evidentemente ci sono aspetti ancora da approfondire e risolvere;
se l'unica tutela che si può concepire quando abbiamo a che fare con la salute è il miglioramento della prevenzione, l'intervento normativo approvato va nella direzione opposta, perché tende a rafforzare il ruolo dell'ispettorato del lavoro (INL) e ad appesantire l'apparato sanzionatorio a carico delle imprese, privilegiando, quindi, l'aspetto del controllo e della sanzione, certamente necessari, senza però introdurre elementi di natura prevenzionale;
la stessa Corte costituzionale e la giurisprudenza ordinaria hanno espresso il principio secondo il quale, nella materia della salute e sicurezza sul lavoro, «l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto alla concreta applicazione della sanzione penale» (Corte costituzionale, sentenza 19/1998, ord. 338/2002, ord. 205/1999; Cass., 36405/2019, 3671/2018,1037/2000);
viene ridisegnato il sistema della vigilanza, sia attraverso l'equiparazione della competenza delle ASL a quella delle ASL, sia attribuendo all'INL e alle ASL la promozione e il coordinamento dell'attività di vigilanza dei vari organismi al livello provinciale; una modifica di notevole impatto, in quanto modifica la tradizionale impostazione che, dalla riforma sanitaria del 1978, assegnava il compito predominante alle ASL, che comporta alcune perplessità sia in ordine alla formazione del personale ispettivo dell'INL su temi delicati e peculiari come quelli afferenti agli aspetti tecnico-scientifici della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, finora appannaggio del personale delle ASL, sia in ordine alla efficacia della previsione in tema di coordinamento, che non ha finora mai trovato adeguata ed efficace attuazione;
con le modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, poi, si aggrava notevolmente il regime sanzionatorio intervenendo sulla misura della sospensione dell'attività dell'impresa e sugli strumenti interdittivi, ma tra le gravi violazioni rilevanti ai fini della sospensione dell'attività individuate nell'Allegato I al provvedimento, accanto alla descrizione generica delle violazioni, non vengono puntualmente indicate le norme violate, così ledendo il diritto di difesa,
impegna il Governo:
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire un intervento sostanziale in tema di coordinamento e indirizzo, anche interpretativo e organizzativo, tra le viarie autorità di vigilanza;
ad indicare puntualmente nell'Allegato I la norma violata laddove preveda, in particolare, obblighi sanzionati penalmente;
a rivedere profondamente il sistema formativo nella materia della sicurezza sul lavoro, preferendo forme e modalità di conoscenza e gestione dei rischi e dei comportamenti in prossimità dell'attività lavorativa, con interventi mirati, funzionali al rischio specifico e sistematici;
a dare concreta attuazione alle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che attribuiscono precise competenze di supporto in favore delle aziende a tutte le autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/3395/56. Maschio, Varchi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
sanita' del lavoro
formazione professionale