ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021

ACCOLTO IL 15/12/2021

PARERE GOVERNO IL 15/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/053
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 1, modificato al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetto Rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione; l'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo una modifica introdotta al Senato, da 60 a 180 giorni; mentre l'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020;

    pur accogliendo con favore le disposizioni di proroga, la riunificazione del versamento integrale delle rate da corrispondere nell'anno 2020 c quelle scadute nel 2021 ai fini delle definizioni agevolate nell'unica imminente scadenza del 9 dicembre 2021 appare assolutamente incongruente e insostenibile da parte del contribuente, dovendosi prevedere almeno una rimodulazione in più scadenze del pagamento delle rate scadute ai fini della remissione in termini;

    al di là delle cartelle esattoriali, peraltro, si dovrebbero anche prendere in considerazione le rateizzazioni delle imposte che i contribuenti versano a seguito di irregolarità formali o di rateizzazioni di accertamenti non ancora divenuti cartelle, altrimenti fra qualche tempo ci troveremo con nuove iscrizioni al ruolo e altre analoghe problematiche;

    se da un lato viene posta la giusta attenzione per i contribuenti in difficoltà economica e intestatari di cartelle esattoriali per imposte, tasse o contributi non pagati, nulla invece viene fatto per i contribuenti che abbiano ricevuto, ad esempio, comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari), il cui mancato pagamento le trasformerebbe nella notifica di ulteriori cartelle che andrebbero ad alimentare il «mare magnum» di ruoli non riscossi, aggravando una situazione già di per sé drammatica;

    e ancora, pur avendo evitato la decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, malgrado l'estensione da 10 a 18 del numero di rate il cui omesso versamento determina la decadenza dal beneficio di rateazione in esame, la disposizione impone, comunque, un pagamento cumulato, entro il nuovo termine di scadenza del 31 ottobre 2021, di difficile esecuzione, anche in considerazione della complessità dei versamenti richiesti entro il corrente periodo d'imposta;

    appare necessario, anche per superare interventi frazionati, mirati a prorogare specifiche scadenze di versamento o consentire remissione in termini di piani di dilazione decaduti, avviare una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, ancorché in parte assorbito all'interno di procedure di definizione agevolata o altre forme di rateizzazione in corso, al fine di consentire una nuova procedura di rateizzazione sostenibile e inclusiva in favore degli operatori economici che continuano a soffrire gli effetti della crisi,

impegna il Governo:

   nelle more di una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere in modo strutturale una rateizzazione ultrannuale del pagamento delle rate scadute ai fini della remissione in termini, estendendo le disposizioni di favore anche:

    a) alle imposte che i contribuenti versano a seguito di irregolarità formali o di rateizzazioni di accertamenti non ancora divenuti cartelle;

    b) ai contribuenti che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari);

   ad estendere il termine per il pagamento delle cartelle di pagamento alle cartelle notificate fino al 31 dicembre 2022;

   ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alla remissione in termini, anche ai contribuenti che non abbiano onorato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
9/3395/53. Lucaselli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contribuente

debito

pagamento