Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: ANZALDI MICHELE
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/12/2021 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021
ACCOLTO IL 15/12/2021
PARERE GOVERNO IL 15/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure a sostegno del trasporto aereo prevedendo, altresì, un finanziamento di 212,2 milioni di euro per il 2022 in favore del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
il servizio di charter e aerotaxi è un servizio di trasporto a domanda dell'utente, con voli non di linea;
tale servizio si è rivelato fondamentale nelle fasi più acute della pandemia, in quanto ha consentito a professionisti, lavoratori e privati con particolari esigenze (e.g. anche di tipo assistenziale o di trasporto sanitario) di effettuare spostamenti altrimenti totalmente preclusi;
l'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito un'imposta erariale a carico dell'utente all'effettuazione di ciascuna tratta, la quale è versata dal vettore in misura pari a euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri, a euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri;
nel solo primo semestre 2020, si sono registrati 15.829 voli, con una diminuzione degli stessi sul 2019 pari al 56,6 per cento;
un simile crollo del traffico aereo non di linea è imputabile non solo alla crisi innescata dalla pandemia, ma anche dall'imposizione della predetta imposta, che si traduce fatalmente in una barriera di ingresso al mercato per gli operatori non di linea e un maxi-esborso per il passeggero;
l'effetto principale di tale imposta, pertanto, è quello di disincentivare lo sviluppo del settore dell'aviazione commerciale nel nostro Paese, nonostante, la fase storica precedente allo scoppio della pandemia dimostrasse una forte crescita del settore in tutte le principali economie mondiali;
diverse compagnie aeree che prestano tali servizi, peraltro, hanno spostato la propria sede legale all'estero proprio per sfuggire a tale imposizione fiscale, col risultato di realizzare una dannosissima delocalizzazione del settore a danno di investimenti e posti di lavoro, pur operando quotidianamente all'interno del territorio nazionale;
a circostanza appare tanto più grave se si considera che, in termini assoluti, il gettito realizzato per il mezzo di tale imposta comporta entrate fiscali di esigua entità e la sua previsione si dimostra evidentemente disallineata rispetto ai regimi fiscali degli altri Paesi europei, che infatti non la prevedono,
impegna il Governo
a valutare l'adozione delle necessarie iniziative, anche legislative, al fine di favorire la crescita del settore dell'aviazione commerciale anche prevedendo la soppressione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri o, in subordine, a trasformare in tassa solo di approdo e che venga riscossa nell'immediato dallo stesso gestore aeroportuale.
9/3395/51. Anzaldi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto aereo
industria aeronautica
politica fiscale