ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: CAPITANIO MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/035
presentato da
CAPITANIO Massimiliano
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 14-quinquies dell'articolo 5, inserito al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi;

    il comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.1 relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro 1130 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    la nuova disposizione, introdotta in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, costituisce una sostanziale detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i Comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private;

    l'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, ha la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse Regioni, Province o Comuni;

    a tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'articolo 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 93 del decreto legislativo n. 253 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare – per il tema che qui interessa – che la Corte costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra Comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del Canone unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le modifiche necessarie al regime del Canone unico patrimoniale, prevedendo che gli enti determinino le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale.
9/3395/35. Capitanio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

prestazione di servizi

lotta contro la discriminazione