ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: TROIANO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/12/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/12/2021
Resoconto TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021

ACCOLTO IL 15/12/2021

PARERE GOVERNO IL 15/12/2021

DISCUSSIONE IL 15/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/017
presentato da
TROIANO Francesca
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il sistema socioeconomico e del lavoro, con alcune misure degli incentivi agli investimenti privati, al fine di fronteggiare i gravissimi effetti determinati dalla pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta sanitaria del Paese;

    il provvedimento, nel complesso, affronta numerose criticità, introducendo misure di proroga e rafforzamento degli strumenti a sostegno dell'economia, adottati durante la pandemia, così come quelle a sostegno degli investimenti;

    nel corso dell'esame al Senato, a seguito di un emendamento approvato nelle Commissioni riunite in sede referente, è stato introdotto un articolo aggiuntivo che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, nonché circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;

    l'articolo 3-bis in particolare, modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone, al primo periodo, che l'estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non è impugnabile;

    tale disposizione, appare tuttavia in netto contrasto con quanto sancito dalla Corte di cassazione – ordinanza n. 7228 del 13 marzo 2020, che ha stabilito la sussistenza della legittimazione del contribuente, riconosciuta dalla ormai consolidata giurisprudenza, di impugnare la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo;

    al riguardo, non si ravvisa tra l'altro, la necessità d'introdurre la disposizione suesposta, che appare peraltro non tutelare adeguatamente, le disposizioni previste dallo statuto dei diritti del contribuente, considerato che rischia di penalizzare in modo palese gli stessi contribuenti, i quali a causa di una evidente incapacità inefficienza dell'amministrazione fiscale, (non sempre diligente nel compito di consegnare le cartelle ai legittimi destinatari) risulterebbero vessati da una pretestuosità di numerosi azioni facenti leva proprio all'incapacità dell'ente riscossore, di custodire le ricevute di notifica e pertanto fornire la prova del corretto adempimento di tale onere;

    gli effetti derivanti dall'introduzione del suesposto articolo 3-bis, rischiano inoltre di determinare ulteriori difficoltà per i contribuenti, sia in relazione all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria connessa agli effetti della pandemia, che intasare ulteriormente le controversie tributarie (oltre che inasprire il rapporto tra il fisco e il contribuente, che permane sempre faticoso e scarsamente trasparente);

    i limiti all'impugnabilità del ruolo introdotti dall'articolo richiamato, giudicati irrazionali nei confronti dei diritti dei contribuenti nell'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, che impediranno a gran parte di essi di contestare tali atti, notificati in maniera non conforme al dettato normativo, (con evidente pregiudizio del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione) rischiano di costituire una grave violazione ed una compromissione del diritto di difesa del debitore, imponendo conseguentemente al legislatore, rapide misure d'intervento volte a riconsiderare la disposizione in precedenza richiamata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere nel prossimo provvedimento legislativo, l'introduzione di una disposizione ad hoc, volta a sopprimere l'articolo 3-bis del decreto-legge in esame, o quanto meno a riconsiderare i criteri suscettibili di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, significando con estrema chiarezza che in assenza di preventiva notifica della cartella esattoriale è possibile l'impugnabilità dell'estratto di ruolo come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite sentenza 19704/2015.
9/3395/17. Troiano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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